COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 20/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 50 DEL 23.12.2004 (Gara: ATL. POFI- ARCE del 19.12.2004 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 20/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 50 DEL 23.12.2004 (Gara: ATL. POFI- ARCE del 19.12.2004 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § ritenuto preliminarmente che il reclamo, prospettando una ricostruzione dei fatti sostanzialmente aderente a quella del rapporto arbitrale, tende ad indurre la Commissione a rivalutare, in punto di diritto la decisione del Giudice di primo grado con riferimento all’analisi della congruità o meno del provvedimento di sospensione della gara adottato dall’arbitro al 40’ del secondo tempo a seguito degli incidenti tra le tifoserie contrapposte che perduravano da circa 5 minuti; § osservato che non vi è questione sulla gravità degli incidenti caratterizzati da un ripetuto lancio di oggetti, anche di grosse dimensioni, tra i due settori ove erano ubicati i tifosi delle due squadre e verso il campo, e dal contatto fisico tra i contendenti di cui almeno uno rimaneva gravemente ferito, tanto da dover essere portato in ambulanza d’urgenza all’Ospedale di Ceccano; § ritenuto, altresì, che, obiettivamente, le condizioni per la prosecuzione dell’incontro erano venute meno ed a nulla rileva che gli incidenti in corso avessero riguardato solo i tifosi lasciando indenni l’arbitro ed i calciatori in quanto anche gli incidenti sugli spalti quando assumono le caratteristiche di violenza e durata tali da impedire la prosecuzione dell’incontro per un lasso di tempo apprezzabile senza che, anche in presenza del fattivo comportamento di dirigenti e calciatori, accennino a diminuire di intensità, ben giustificano la decisione arbitrale di sospendere definitivamente l’incontro; § ritenuto, infine, che la decisione arbitrale è stata sicuramente congrua anche alla luce della circostanza, sollevata anche dalla reclamante, che dopo la sospensione gli incidenti si sono placati evitando ulteriori e più gravi conseguenze; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. § La tassa reclamo va incamerata.
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