COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 27/01/2005 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA ATTI TRASMESSI INDOMITA POMEZIA – PRO MARINO CALCIO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 27/01/2005 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA ATTI TRASMESSI INDOMITA POMEZIA - PRO MARINO CALCIO Visti gli atti ufficiali, rilevato che: al 20' del secondo tempo il calciatore della Società Pro Marino CARDINI Paolo, rivolgeva ingiurie all'arbitro che ne decretava pertanto l'espulsione; al 30' del secondo tempo il calciatore della Società Pro Marino Falasconi Alessio abbandonava senza alcuna autorizzazione il terreno di gioco precipitandosi nella zona dove erano sistemati gli spettatori sferrando calci e pugni ad alcuni di essi creando in tal modo una zuffa sugli spalti; subito dopo altri calciatori della Società Pro Marino ed esattamente Falasconi Fabrizio, Ciamberlano Marco e Torquati Massimiliano, si attaccavano alla rete di recinzione insultando e minacciando i tifosi locali; mentre altri calciatori non individuati dall'arbitro perché indossavano la tuta di gioco, partecipavano anche essi alla zuffa colpendo con pugni i tifosi locali; dopo circa tre minuti la situazione si era normalizzata e l'arbitro considerando che se avesse adottato i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili la Società Pro Marino si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare decideva di soprassedere a notificare i relativi provvedimenti e fischiava la fine dell'incontro recandosi velocemente nello spogliatoio. Quanto sopra premesso, considerato che la mancata conclusione regolamentare dell'incontro e' da addebitarsi a carico della Società Pro Marino; Visto l'art. 12, comma 1, del C.G.S., SI DECIDE a) di infliggere alla Società Pro Marino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) di comminare alla Società Pro Marino l'ammenda di euro 100,00; c) di squalificare i sottoelencati calciatori della Società Pro Marino nella misura a fianco di ciascuno indicata: Falasconi Alessio, 3 gare; Cardini Paolo, 2 gare; Falasconi Fabrizio, 2 gare; Ciamberlano Marco, 2 gare; Torquati Massimiliano, 2 gare.
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