COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 27/01/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. G.S. FROSINONE 2000 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 A CARICO DEL CALCIATORE CAPRARA LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 23.12.2004 (Gara: AGORA S.RITA – FROSINONE 2000 del 18.12.2004 – Campionato Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 27/01/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. G.S. FROSINONE 2000 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 A CARICO DEL CALCIATORE CAPRARA LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 23.12.2004 (Gara: AGORA S.RITA – FROSINONE 2000 del 18.12.2004 – Campionato Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le motivazioni addotte in sede di reclamo risultano solo parzialmente assumibili in questa sede; § che il comportamento del calciatore sicuramente determinato da gravi ed evidenti motivi personali – familiari non può comunque trovare alcuna giustificazione legittima innanzi codesta Commissione; § rilevato, altresì, che il gesto del calciatore appare dettato da un momento di rabbia e stizza di cui subito lo stesso si è più volte rammaricato e che in ogni caso, anche in relazione a precedenti decisioni di codesta commissione, la sanzione irrogata non appare congrua; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al calciatore CAPRARA LUCA dal 30.6.2008 al 20.12.2007. § La tassa di reclamo va restituita.
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