COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 27/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. APPIO QUADRARO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PICCIONI PAOLO, E SINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL CALCIATORE GIGLI CRISTIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 23/12/04 ( Gara: Colonna – Appio Quadraro del 19/12/04 – Camp. II Categoria )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 27/1/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. APPIO QUADRARO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PICCIONI PAOLO, E SINO AL 31/12/2007 A CARICO DEL CALCIATORE GIGLI CRISTIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 23/12/04 ( Gara: Colonna - Appio Quadraro del 19/12/04 - Camp. II Categoria ) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · udita, come da richiesta, la Società interessata, osserva: le argomentazioni addotte dalla reclamante per quanto concerne il calciatore Piccioni, possono ritenersi parzialmente assumibili. Escluso, infatti, che il calciatore espulso, dopo essere rientrato negli spogliatoi, abbia poi assunto “da bordo campo” ulteriori atteggiamenti di minaccia nei confronti dell’Arbitro, la sanzione dovrà quindi riguardare soltanto i fatti che hanno determinato il suo allontanamento dal terreno di gioco, vale a dire il comportamento gravemente minaccioso e offensivo posto in essere nei confronti del Direttore di gara. Non possono invece essere condivise le giustificazioni addotte dalla ricorrente per quanto concerne il calciatore Gigli: è evidente, infatti, che non può essere considerato involontario o accidentale ( “ perché premuto dagli altri compagni di squadra che protestavano animatamente ” ) il gesto compiuto dal calciatore, il quale colpiva l’Arbitro con un calcio all’altezza del ginocchio, con tale violenza da provocargli “un intenso dolore che perdurava per circa 10 minuti”. La sanzione comminata appare quindi del tutto congrua in relazione alla gravità del gesto. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA - di accogliere il reclamo per quanto concerne il calciatore PICCIONI PAOLO e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico di quest’ultimo da 5 gare a 4 gare effettive. - di respingere il reclamo per quanto concerne il calciatore GIGLI CRISTIANO, confermando la squalifica sino al 31/12/2007. La tassa di reclamo va restituita.
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