COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGO DON BOSCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA , 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE, E L’AMMENDA DI € 55,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 20.1.2005 (Gara: BORGO DON BOSCO – CINETO ROMANO del 15.1.2005 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGO DON BOSCO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA , 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE, E L’AMMENDA DI € 55,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 17 DEL 20.1.2005 (Gara: BORGO DON BOSCO – CINETO ROMANO del 15.1.2005 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; · rilevato che il Direttore di gara nel confermare pienamente quanto già riportato nel referto di gara ha ribadito che il motivo della sospensione al 43mo del II tempo va ascritto esclusivamente all’abbandono del campo di gara da parte della Società BORGO DON BOSCO; · osservato che, sedato un parapiglia accesosi tra i calciatori del CINETO ROMANO e 4 calciatori del BORGO DON BOSCO, l’arbitro intenzionato a riprendere il gioco doveva desistere per l’assenza pressochè totale della squadra BORGO DON BOSCO che aveva seguito l’invito del Dirigente accompagnatore della squadra che aveva letteralmente sospinto i suoi calciatori ad abbandonare il campo; · ritenuta, pertanto, la decisione impugnata assolutamente congrua ed esente da vizi; DELIBERA · di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. · La tassa reclamo va incamerata.
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