COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. TORRI IN SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 75,00 A CARICO DELLA SOCIETA’, DI INIBIZIONE FINO AL 28.2.2005 A CARICO DEL DIRIGENTE ANTONELLI ANTONIO, DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE BISCIAIO LUIGI, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DEIAS SIMONE, DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAGRINI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RITIETI CON COM. UFF. N. 13 DEL 9.12.2004 (Gara: TORRI IN SABINA – AMATRICE del 4.12.2004 – Camp. Jun. Prov. RI)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. TORRI IN SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 75,00 A CARICO DELLA SOCIETA’, DI INIBIZIONE FINO AL 28.2.2005 A CARICO DEL DIRIGENTE ANTONELLI ANTONIO, DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE BISCIAIO LUIGI, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2007 A CARICO DEL CALCIATORE DEIAS SIMONE, DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAGRINI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RITIETI CON COM. UFF. N. 13 DEL 9.12.2004 (Gara: TORRI IN SABINA – AMATRICE del 4.12.2004 – Camp. Jun. Prov. RI) l La Commissione Disciplinare; l visto il reclamo in epigrafe; l esaminati gli atti ufficiali; l udito, come da richiesta, la Società interessata; l sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: l la reclamante, dopo aver contestato la sussistenza di tutti i fatti addebitati, senza fornire, a tal riguardo, alcun nuovo elemento di valutazione, ha richiesto che vengano quanto meno ridotte le sanzioni inflitte. l Esaminato il referto arbitrale, ove sono stati descritti dettagliatamente gli eventi relativi alla gara in oggetto, e preso atto inoltre delle precisazioni fornite dall’arbitro in sede di supplemento, questa Commissione ritiene che debbano essere confermati i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo nei confronti della Società (ammenda), dell’allenatore BISCIAIO e del calciatore MAGRINI, dovendosi considerare congrue le sanzioni inflitte, in relazione ai fatti addebitati. l Si ritiene invece che possa essere parzialmente rivisitata la sanzione inflitta al Dirigente Antonelli, nonché quella comminata al calciatore DEIAS. l A tal riguardo occorre infatti precisare che i fatti che hanno determinato la sanzione a carico della Società (presenza di tifosi nello spazio antistante gli spogliatoi, i quali al termine dell’incontro insultavano l’arbitro e colpivano con sputi la sua autovettura), non possono formare oggetto di ulteriore sanzione anche a carico del Dirigente. l Per quanto concerne, invece, il calciatore DEIAS, occorre rilevare che i comportamenti posti in essere nei confronti dell’arbitro (tirare la maglia della divisa, manata sul petto spallata contro la sua spalla) sono stati determinanti non già da un intento aggressivo, bensì sono stati compiuti, dapprima allo scopo di richiamare l’attenzione dell’arbitro e successivamente in segno di protesta per il provvedimento di espulsione. l Avendo tuttavia tale protesta assunto caratteri di estrema veemenza, attraverso gesti assolutamente non tollerabili, cui hanno fatto poi seguito ulteriori comportamenti gravemente minacciosi ed offensivi, all’interessato dovrà essere comminata in ogni caso una adeguata sanzione. l Tutto ciò premesso e ritenuto o DELIBERA l di respingere il reclamo per quanto concerne l’ammenda a carico della Soc. TORRI IN SABINA, nonché le squalifiche a carico dell’allenatore BISCIAIO LUIGI e del calciatore MAGRINI SIMONE, e pertanto conferma le sanzioni inflitte; l di accogliere il reclamo per quanto concerne il dirigente ANTONELLI ANTONIO ed il calciatore DEIAS SIMONE e, per l’effetto, riduce la squalifica del primo dal 28.2.2005 al 10.2.2005 e la squalifica del secondo dal 31.12.2007 al 30.4.2006. l La tassa di reclamo va restituita.
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