COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/2/2005 GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMI GARA DEL 29/01/2005 ARDAPPIO – CENTRO ITALIA STELLA DORO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 10/2/2005 GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES RECLAMI GARA DEL 29/01/2005 ARDAPPIO - CENTRO ITALIA STELLA DORO La Società CENTRO ITALIA STELLA D'ORO dopo aver preannunciato il reclamo ha proposto contestualmente ricorso avverso la mancata disputa della gara in oggetto. La reclamante nel proprio ricorso evidenzia che non é stata in grado di raggiungere l'impianto sportivo "Casali di Roma" a seguito di un guasto meccanico subito dal pullman che trasportava gli atleti verificatosi nella località di Ornaro. A tale riguardo la Società CENTRO ITALIA STELLA D'ORO allega al ricorso ricevuta fiscale rilasciata dell'officina VISENTIN Mauro attestante il soccorso stradale del mezzo, nonché ricevuta fiscale rilasciata dalla carrozzeria ANGELUCCI per la riparazione del pullman; Ritiene la Società CENTRO ITALIA STELLA D'ORO sufficiente l'invio di tale documentazione per chiedere il recupero dell'incontro oggetto del presente ricorso. Questo Organo di Giustizia Sportiva, come ha più volte evidenziato in casi analoghi a quello prospettato dalla ricorrente, fa presente che per il riconoscimento dell'istituto di causa di forza maggiore deve dimostrarsi che l'impedimento sia assoluto e che nessun addebito possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità. L'impedimento da parte di una società a poter disputare una gara deve essere confortato dalla produzione di documenti di validità ineccepibile rilasciati da Enti di sicura affidabilità quali la Polizia Urbana, Polizia Stradale, Stazione dei Carabinieri, ecc. Pertanto nel caso in questione la Società CENTRO ITALIA STELLA D'ORO avrebbe dovuto presentare oltre i documenti allegati al reclamo anche altro documento attestante l'impedimento assoluto a poter disputare l'incontro. Alla luce di quanto sopra esposto questo Organo Giudicante ritiene incompleta la documentazione inviata perché venga riconosciuto l'istituto di causa di forza maggiore. La predetta Società CENTRO ITALIA STELLA D'ORO deve considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti alla disputa della gara; Quanto sopra premesso; visto l'art. 12 del C.G.S. e l'art. 53 comma 2 delle NOIF SI DECIDE a) di respingere il reclamo presentato dal CENTRO ITALIA STELLA D'ORO b) di infliggere alla predetta società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica; c) di comminare alla Società CENTRO ITALIA STELLA D'ORO l'ammenda di Euro 55 (1a rinuncia) La tassa viene addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it