COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 10/02/2005 GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FASCIA B SANPOLESE – ACQUACETOSA ROMA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 10/02/2005
GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FASCIA B
SANPOLESE - ACQUACETOSA ROMA
Visti gli atti ufficiali; rilevato che:
al 46' del I tempo l'arbitro decretava l'espulsione del calciatore della Soc. SANPOLESE CALECA MARCO perchè colpiva intenzionalmente con un calcio un avversario;
in tale frangente il calciatore della Soc. ACQUACETOSA SGUERA ALBERTO minacciava calciatori avversari per cui l'arbitro ne decretava l'espulsione e mentre usciva dal terreno di giuoco gli rivolgeva offese;
al 19 del secondo tempo l'arbitro provvedeva ad espellere il calciatore locale VERDIROSI LORENZO per doppia ammonizione
al 39' del secondo tempo il calciatore locale della Soc. SANPOLESE,FIORINI SIMONE veniva espulso dall'arbitro per doppia ammonizione e mentre usciva dal terreno di giuoco spintonava violentemente un avversario facendolo cadere e mentre questi si trovava in terra lo colpiva unitamente ai compagni di squadra FILIPPI ALESSIO e RUGGIERI MATTIA con violenti calci in testa ed allo stomaco;
sopraggiungeva altro calciatore della squadra di casa ROSSI EMANUELE che colpiva con calci e pugni tesserati della Soc. ACQUACETOSA;
a questo punto l'arbitro decretava l'espulsione dei sopracitati calciatori e rendendosi conto che la Soc. SANPOLESE, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, sarebbe rimasta in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare, decideva di porre fine anticipatamente all'incontro;
nel frattempo i tre calciatori della Soc. SANPOLESE sopracitati continuavano a tenere una condotta violenta nei confronti dei dirigenti e calciatori ospiti;
in questo particolare clima di tensione l'arbitro tentava di raggiungere gli spogliatoi per salvaguardare la propria incolumità non riuscendovi, in quanto i cancelli del campo malgrado le sollecitazioni dell' arbitro stesso erano rimasti aperti ed attraverso gli stessi entravano sul terreno di giuoco sostenitori locali che offendevano il direttore di gara ponendosi altresì dinanzi allo stesso per bloccarlo;
a fatica l'arbitro, per la mancata presenza della Forza Pubblica, peraltro non richiesta dalla Società SANPOLESE, riusciva ad abbandonare il terreno di giuoco e nell'occasione rilevava che l'allenatore della squadra ACQUACETOSA veniva circondato da calciatori locali non individuati che lo scaraventavano in terra colpendolo ripetutamente con calci;
mentre l'arbitro si avviava nel proprio spogliatoio un sostenitore locale gli si avvicinava e dopo averlo offeso lo colpiva violentemente con un pugno al volto provocandogli forte dolore; il predetto sostenitore veniva trattenuto a stento da persone presenti e nell'occasione tentava ancora di colpire l'arbitro;
il direttore di gara notava il fattivo comportamento dei dirigenti ospiti e del dirigente locale mentre l'allenatore della squadra di casa ROBERTO ORAZIO assisteva passivamente, senza mai intervenire, agli episodi di violenza perpetrati dai propri calciatori;
dopo circa 20 minuti la zuffa in campo veniva sedata e sopraggiungevano le Forze dell'Ordine chiamate dai dirigenti ospiti;
l'arbitro scortato dalle Forze dell'Ordine lasciava l'impianto sportivo per raggiungere il proprio mezzo, mentre alcuni sostenitori si ponevano davanti al mezzo stesso ed offendevano ripetutamente il direttore di gara;
quest’ultimo a seguito del violento colpo ricevuto era costretto successivamente a ricorrere a cure sanitarie.
Quanto sopra premesso; osservato che l'incontro in questione non ha avuto regolarità di svolgimento a seguito della mancanza del numero regolamentare di calciatori della Soc. SANPOLESE e del comportamento particolarmente violento tenuto dai tesserati della predetta Società
Visto l'art. 12 del C.G.S.
SI DECIDE
a) di infliggere alla soc. SANPOLESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0 - 3;
b) di squalificare il campo di giuoco della Soc. SANPOLESE per n. 3 giornate di gara e di comminare l'ammenda di Euro 500,00;
c) di squalificare l'allenatore della Soc. SANPOLESE ROBERTI ORAZIO fino al 30.4.2005;
d) di squalificare i sottoelencati calciatori della Soc. SANPOLESE nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
FIORINI SIMONE squalifica fino al 15.2.2006
FILIPPI ALESSIO squalifica fino al 15.2.2006
RUGGIERI MATTIA squalifica fino al 15.2.2006
ROSSI EMANUELE squalifica per 3 gare
CALECA MARCO squalifica per 2 gare
VERDIROSI LORENZO squalifica per 1 gara
e) di squalificare per 2 gare il calciatore della soc. ACQUACETOSA: SGUERA ALBERTO.