COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 26/5/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA PIANSANO – VIGNANELLO

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 26/5/2005 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA PIANSANO - VIGNANELLO Visto il rapporto arbitrale, nel quale si evidenzia che al 30 del s.t. , la Societa Vignanello, che si era presentata con 8 calciatori, rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito nel comma 2 dell'art. 73 delle NOIF e pertanto, l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 5-1 a favore della squadra Piansano; Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della Società Vignanello; Visto l'art. 12 comma 1 del C.G.S. e 53 comma 2 delle N.O.I.F.; Si decide: di infliggere alla Società Vignanello la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-5 (miglior risultato conseguito sul campo).
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