COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 3/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS STRANGOLAGALLI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DI VITO DIEGO PARTECIPANTE ALLA GARA LA COCCINELLA – VIRTUS STRANGOLAGALLI DEL 13.2.2005. CAMPIONATO DI III CATEGORIA DI FROSINONE

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 3/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS STRANGOLAGALLI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DI VITO DIEGO PARTECIPANTE ALLA GARA LA COCCINELLA – VIRTUS STRANGOLAGALLI DEL 13.2.2005. CAMPIONATO DI III CATEGORIA DI FROSINONE La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; osservato preliminarmente che con propria ordinanza pubblicata sul comunicato ufficiale n. 75 del 10-3-2005 gli atti relativi al reclamo in epigrafe sono stati trasmessi all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per un approfondimento sull’identità effettiva del calciatore che ha partecipato alla gara con il n. 2 con la squadra de La Coccinella; rilevato che l’Ufficio Indagini ha rimesso le risultanze degli accertamenti delegati con nota del 26-5-2005 prot. 1956 IP/ac ricevuta il 1-6-2005 dalla quale si può evincere: a) che le immagini ricavabili dalla cassetta audiovisiva prodotta dalla reclamante non consentono una sicura individuazione del calciatore in questione, risultando sfuocate e prese da lontano; b) che l’Arbitro in sede di confronto diretto ha riconosciuto senza esitazioni il calciatore n. 2 nella persona del calciatore Di Vito Diego, confermando l’indicazione della distinta di gara; c) che non è stato possibile acquisire altri elementi certi, non essendo stato reperito il telecronista dell’incontro che per tutta la gara ha chiamato il calciatore n. 2 “Lecce”, confermando i sospetti della reclamante; osservato che alla luce delle predette considerazioni l’assunto della reclamante non è stato provato ed appare particolarmente significativo il riconoscimento diretto effettuato dal direttore di gara che ha confermato la regolarità della posizione del calciatore in questione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo LA COCCINELLA - V. STRANGOLAGALLI 2 - 2 La tassa reclamo va incamerata.
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