COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 3/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.C. VALLEROTONDA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE RAFFAELE CORSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 5.5.2005 (Gara: LA LUCCA – VALLEROTONDA del 1^.5.2005 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 109 del 3/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.C. VALLEROTONDA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE RAFFAELE CORSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 5.5.2005 (Gara: LA LUCCA - VALLEROTONDA del 1^.5.2005 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;  la Società reclamante nega totalmente che sono avvenuti i fatti riferiti dall’arbitro nel suo referto di gara. Convocato da questa Commissione l’arbitro ha confermato in toto il suo referto, ripetendone completamente il testo e, per quanto riguarda il colpo alla mano del direttore di gara, che mostrava al calciatore CORSO il cartellino rosso e per quel che si riferisce al successivo comportamento del calciatore stesso che poggiava le mani sul petto dell’arbitro, insultandolo.  Nel suo supplemento di referto, l’arbitro ha espresso il dubbio che la vicenda non sia stata notata da altri assistenti, a causa del forte assembramento di calciatori della S.C. VALLEROTONDA;  questa Commissione, in base alle risultanze degli atti; DELIBERA  di respingere il reclamo proposto dalla S.C. VALLEROTONDA e conferma la squalifica fino al 31.12.2005 a carico del calciatore RAFFELE CORSO.  La tassa di reclamo va incamerata.
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