COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 9/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ALBATROS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 104 DEL 19-5-2005. GARA CANALE MONTERANO – ALBATROS RADIO INCONTRO DEL 15-5-2005. CAMPIONATO 1^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 9/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ALBATROS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 104 DEL 19-5-2005. GARA CANALE MONTERANO – ALBATROS RADIO INCONTRO DEL 15-5-2005. CAMPIONATO 1^ CATEGORIA. Con il reclamo in epigrafe la società Albatros ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo con la quale era stato dichiarato inammissibile il reclamo prodotto in primo grado avverso il regolare svolgimento della gara descritta ed ha altresì impugnato nel merito le decisioni del Giudice Sportivo che ha ritenuto di omologare il risultato della gara comminando al Canale Monteranno la penalizzazione di 3 punti in classifica ai sensi dell’articolo 12 comma 1 seconda parte. Assume la reclamante con il primo motivo di reclamo di non aver potuto inoltrare il ricorso nei termini abbreviati, cosa che aveva comportato la dichiarazione di inammissibilità del primo Giudice, in quanto per una carenza nell’erogazione dell’energia elettrica non era stato possibile inoltrare il fax entro l’orario previsto. La reclamante, sentita come da richiesta, ha ribadito direttamente le circostanze già dedotte nel reclamo. Sul punto il reclamo è infondato. Le modalità di trasmissione del reclamo entro i termini abbreviati, via fax o mediante deposito brevi manu presso la sede del comitato, sono dettate proprio per consentire agli organi di Giustizia Sportiva di poter prendere in esame il gravame entro termini brevissimi per assicurare la migliore regolarità del campionato. Tali modalità dettate proprio per consentire la percezione immediata e diretta, entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla gara, del testo del reclamo non possono subire deroghe anche in presenza di casi di forza maggiore che, in verità, nella specie tali non apparirebbero. Comunque l’indagine sulla fondatezza o meno della dedotta causa di forza maggiore appare ultronea e superflua in quanto, come si è detto, la perentorietà del termine orario sopra descritto non può subire deroga alcuna. Il reclamo per questo aspetto va quindi respinto con la conferma della sentenza di primo grado. Con il secondo motivo di reclamo la società reclamante deduce che, a prescindere dall’analisi del reclamo, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto infliggere alla società Canale Monteranno la punizione sportiva della perdita della gara e non già la penalizzazione di tre punti in classifica. Infatti a suo dire dalla lettura del referto di gara emergerebbe la irregolarità della gara a cagione dell’invasione di campo con aggressione ai propri atleti avvenuta al termine del primo tempo. Sul punto il reclamo è inammissibile. L’articolo 29 n. 9 del CGS assume che non possono essere sanate con il reclamo di secondo grado le inammissibilità del reclamo di primo grado che derivino dall’inosservanza dei termini perentori previsti per la trasmissione del reclamo. Stabilito dunque che il Giudice ha dichiarato inammissibile il reclamo di primo grado, il reclamo di secondo grado potrà svolgersi solo sul punto di tale dedotta inammissibilità, con la conseguenza che alla Commissione Disciplinare, accertata la legittimità della sentenza di primo grado sul punto, è precluso l’esame nel merito invocato dalla reclamante. Il risultato della gara va quindi confermato secondo le risultanze del campo. La Commissione Disciplinare tutto quanto sopra premesso DELIBERA di respingere il reclamo della società Albatros R.I. per quanto attiene il primo motivo e di dichiararlo inammissibile per il secondo motivo, confermando il risultato acquisito sul campo CANALE MONTERANO 4 ALBATROS R.I. 1 La tassa reclamo va incamerata.
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