COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 9/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. CANEPINA AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PIZZI GIUSEPPE SINO AL 31-10-2005 E LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MINELLA MARCO SINO AL 31-12-2008. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. 98 DEL 6-5-2005. GARA CANEPINA – BOVILLE ERNICA DEL 4-5-2005 COPPA ITALIA PROMOZIONE.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 9/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. CANEPINA AVVERSO L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE PIZZI GIUSEPPE SINO AL 31-10-2005 E LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MINELLA MARCO SINO AL 31-12-2008. DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. 98 DEL 6-5-2005. GARA CANEPINA – BOVILLE ERNICA DEL 4-5-2005 COPPA ITALIA PROMOZIONE. Il ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la società Canapina ha impugnato le sanzione disciplinari a carico dei propri tesserati descritte in epigrafe. Assume la reclamante che il calciatore Minella, in uno stato di particolare tensione nervosa dovuto all’andamento della gara, avrebbe tirato i capelli di uno degli assistenti arbitrali, non con l’intento di far male ma solo per esprimere una accesa protesta, nega invece l’episodio dello sputo all’altro assistente arbitrale. Il dirigente Pizzi, invece, avrebbe contestato l’operato della terna arbitrale in maniera non particolarmente vivace e non avrebbe insultato il commissario di campo, che era fatto oggetto di tale atteggiamento da parte di altri tifosi. La società reclamante ha richiesto di essere sentita ed in sede di audizione diretta si è presentato il dirigente Pizzi che è stato sentito nella qualità di incolpato e che ha ammesso di aver profferito una frase irriguardosa nei confronti dell’assistente arbitrale ma ha negato tutte le altre circostanze, mentre sul calciatore Minella ha confermato il gesto della tirata di capelli nei confronti di un assistente arbitrale ma ha negato la circostanza dello sputo. La Commissione ha quindi sentito l’assistente Zuin che ha precisato di essere rimasto attardato al termine della gara rispetto ai colleghi della terna in quanto, al momento del fischio finale, si trovava più lontano rispetto agli spogliatoi. Ha altresì confermato che, passando nelle vicinanze del Minella, che gli si parava di fronte con fare minaccioso, quando lo aveva ormai già superato, veniva afferrato per i capelli alla nuca e subiva una forte torsione del collo all’indietro accusando un forte dolore al rachide cervicale. Nulla poteva invece riferire sull’episodio dello sputo. Veniva quindi sentito l’assistente Anselmo che ha confermato puntualmente la circostanza dello sputo che gli veniva scagliato contro da brevissima distanza in pieno volto. In particolare ha confermato di non nutrire il minimo dubbio sull’identità del colpevole riconosciuto personalmente, sia per il numero di maglia che per talune caratteristiche somatiche inconfondibili e che riferisce puntualmente. A fronte di tali circostanziate deposizioni la Commissione non può che concludere per il rigetto integrale del reclamo. La sanzione irrogata al calciatore Minella è appena congrua e tiene abbondantemente conto di tutte le circostanze attenuanti possibili ed immaginabili, particolare clima di eccitazione creatosi, andamento particolare dell’incontro, giovane età dell’incolpato, in quanto il comportamento del calciatore è consistito in un gesto di violenza consumata con conseguenze fisiche e nel disdicevole e mai troppo deprecato gesto dello sputo in volto che equivale, come più volte affermato, a violenza consumata. Il comportamento del dirigente Pizzi, così come emerge dai rapporti di arbitro, assistente e commissario di campo è reiterato ed altamente scorretto, aggravato dalla funzione ricoperta che avrebbe imposto ben altro comportamento. La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso, DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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