COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 9/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCIA BARBARANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SALFA GIACOMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 106 DEL 26.5.2005 (Gara: VIRTUS PILASTRO – TUSCIA BARBARANO del 22.5.2005 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 9/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUSCIA BARBARANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE SALFA GIACOMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 106 DEL 26.5.2005 (Gara: VIRTUS PILASTRO – TUSCIA BARBARANO del 22.5.2005 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  udita, come da richiesta, la Società interessata;  sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;  ritenuto che la sanzione irrogata appare, nella sua qualificazione parzialmente condivisibile alla luce dei fatti accaduti;  ritenuto che sussistono motivi per una equa riduzione della squalifica disposta a carico del calciatore GIACOMO SALFA il quale, al termine della gara, si scusava personalmente con il Direttore di gara, per quanto da lui stesso commesso; DELIBERA  di accogliere il reclamo e di ridurre la squalifica a carico del calciatore GIACOMO SALFA dal 31.12.2006 al 30.6.2006.  La tassa reclamo va restituita.
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