COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 9/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SPORTING RIVIERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5. 2006 A CARICO DEL CALCIATORE LAVANGA SERGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 549 DEL 19.5.2005 (Gara: SPORTING RIVIERA – VIRTUS STELLA AZZURRA del 14.5.2005 – Campionato di Calcio A5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 9/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SPORTING RIVIERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.5. 2006 A CARICO DEL CALCIATORE LAVANGA SERGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 549 DEL 19.5.2005 (Gara: SPORTING RIVIERA – VIRTUS STELLA AZZURRA del 14.5.2005 – Campionato di Calcio A5 Serie C1) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva:  a motivo del reclamo la ricorrente ha dedotto che il calciatore LAVANGA, pur avendo assunto atteggiamenti irriguardosi nei confronti dell’arbitro, giammai avrebbe indirizzato sputi contro lo stesso;  Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha precisato che il calciatore LAVANGA, dopo essere stato espulso, si era posto dietro la rete di recinzione e da tale posizione gli aveva sputato contro più volte senza raggiungerlo; gli sputi erano infatti caduti in terra; successivamente, mentre era voltato per seguire l’azione di gioco, uno sputo lo aveva invece raggiunto sulla parte posteriore della divisa, ed infatti, come accertato al momento, sulla maglia vi erano tracce di saliva.  Ribadiva per natura privilegiata e degna di fede del referto arbitrale e confermata la gravità del gesto oltraggioso ed intollerabile composto dal calciatore, deve quindi ritenersi del tutto congrua la sanzione comminata dal Giudice Sportivo.  Tutto ciò premesso e riveduto DELIBERA  di respingere il reclamo e per l’effetto conferma la squalifica del calciatore LAVANGA SERGIO fino al 31 maggio 2006.  La tassa reclamo va incamerata.
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