COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 16 GIUGNO 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI DELLE SOCIETA’ S. GORDIANO E LA VETRICE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 9.6.2005 (Gara: LA VETRICE – S. GORDIANO del 4.6.2005 – Play Off III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 115 DEL 16 GIUGNO 2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMI DELLE SOCIETA’ S. GORDIANO E LA VETRICE AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 9.6.2005 (Gara: LA VETRICE – S. GORDIANO del 4.6.2005 – Play Off III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  udita, come da richiesta, la Società interessata;  in via preliminare si deve rilevare l’inammissibilità dei reclami in relazione alle squalifiche dei calciatori per sole 2 giornate ( sia della Società LA VETRICE che del S. GORDIANO);  in relazione alla perdita della gara inflitta ad entrambe le squadre le argomentazioni delle Società non risultano condivisibili ed invero, come più volte osservato da questa Commissione, nel caso di rissa generale (come è indubbio che sia accaduto nella fattispecie in esame) non ha alcuna influenza né il risultato della gara al momento dell’evento, né l’attribuzione della responsabilità della causa scatenante;  si deve quindi confermare la perdita della gara per entrambe le squadre;  le considerazioni suddette, oltre a quelle riportate nel referto arbitrale, possono però essere valutate ai fini della sanzione pecuniaria.  Il comportamento della Società LA VETRICE risulta quindi maggiormente censurabile rispetto a quello della Società S. GORDIANO, che in realtà ha si partecipato alla rissa, ma non ha alcuna responsabilità in relazione all’invasione di campo e ai danni cagionati all’impianto sportivo;  In relazione alle altre squalifiche dei calciatori, le argomentazioni delle Società non risultano assumibili e non conducono ad una diversa valutazione dei fatti così come riferiti nel preciso referto del direttore di gara; DELIBERA  di confermare le squalifiche a carico dei calciatori delle due Società nonché la perdita della gara per entrambe le squadre;  di ridurre l’ammenda a carico della Società S. GORDIANO portandola da 200 € a 100 €;  di aumentare l’ammenda a carico della Società LA VETRICE portandola da 150 € a 300 €;  la tassa di reclamo va restituita alla Società S. GORDIANO mentre viene incamerata quella versata dalla Società LA VETRICE.
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