COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. LARIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE CHIOMINTO MIRKO E DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2006 A CARICO DEL CALCIATORE CHIOMINTO CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 12.5.2005 (Gara: COLONNA – LARIANO del 7.5.2005 – Campionato Jun. Prov.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. LARIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 A CARICO DEL CALCIATORE CHIOMINTO MIRKO E DI SQUALIFICA FINO AL 31.5.2006 A CARICO DEL CALCIATORE CHIOMINTO CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 12.5.2005 (Gara: COLONNA - LARIANO del 7.5.2005 – Campionato Jun. Prov.) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva:  la reclamante, pur censurando il comportamento tenuto dai propri calciatori, ritiene tuttavia eccessivi i provvedimenti disciplinari assunti nei loro confronti, e ne chiede pertanto la riduzione;  ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha precisato: 1. che il calciatore CHIOMINTO MIRKO, raggiunto di corsa il n. 2 avversario, lo colpiva con violenti pugni allo sterno, causandogli la fuoriuscita di grumi di sangue dalla bocca e dal naso, e facendolo cadere a terra. Espulso, tentava di scagliarsi contro l’arbitro, ma trattenuto a viva forza dai compagni, gli sputava contro, da una distanza di circa 3 metri, senza tuttavia raggiungerlo, in quanto lo sputo cadeva in terra; 2. che il calciatore CHIOMINTO CRISTIAN colpiva con ripetuti e violenti calci alla schiena il calciatore n. 2 avversario, che si trovava a terra, per i pugni ricevuti in precedenza dal calciatore CHIOMINTO MIRKO. Espulso, anch’egli tentava di scagliarsi contro l’arbitro e, mentre era trattenuto dai compagni, dimenandosi furiosamente, gli sputava contro, senza raggiungerlo. 1. Alla luce dei fatti dettagliatamente descritti dal direttore di gara, appare quindi evidente la natura estremamente violenta dai comportamenti posti in essere dai due calciatori,nonché la gravità del gesto offensivo ed oltraggioso, assolutamente intollerabile, compiuto nei confronti dell’arbitro; devono quindi considerarsi del tutto adeguate, ed anzi appena congrue, le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore CHIOMINTO MIRKO e possono essere lievemente ridimensionate nei confronti del calciatore CHIOMINTO CRISTIAN, anche alla luce della obiettiva situazione creatasi sul campo di giuoco; DELIBERA  di respingere il reclamo per quanto attiene la squalifica del calciatore CHIOMINTO MIRKO fino al 30.6.2006 che viene confermata;  di accogliere parzialmente il reclamo per quanto attiene la squalifica del calciatore CHIOMINTO CRISTIAN che viene ridotta dal 31.5.2006 al 31.1.2006.  La tassa reclamo va restituita.
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