COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARLISPORT CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.7.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE SPACCATROSI STAFANO E FINO AL 30.11.2005 A CARICO DEL CALCIATORE DE NEGRI IVAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 19.5.2005 (Gara: CARLISPORT CA5 – CONTI SOCCER VELLETRI del 13.5.2005 – Campionato C5 Serie D)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 23/06/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CARLISPORT CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.7.2006 A CARICO DEL DIRIGENTE SPACCATROSI STAFANO E FINO AL 30.11.2005 A CARICO DEL CALCIATORE DE NEGRI IVAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 19.5.2005 (Gara: CARLISPORT CA5 – CONTI SOCCER VELLETRI del 13.5.2005 – Campionato C5 Serie D) La Commissione Disciplinare;  visto il reclamo in epigrafe;  esaminati gli atti ufficiali;  considerato che il comportamento del calciatore DE NEGRI IVAN seppure minaccioso e violento, non risulta concretizzare la fattispecie della tentata aggressione;  ritenuto che le argomentazioni svolte dalla Società reclamante risultano in parte condivisibili in relazione alla squalifica del calciatore, che non pare congrua;  ritenuto, altresì, che il relazione alla inibizione del Dirigente SPACCATROSI STEFANO la sanzione inflitta al primo grado risulta invece congrua e legittima - le ripetute offese e minacce da parte di un Dirigente, che in realtà ben più dei calciatori è tenuto ad un comportamento corretto e sportivo, giustificano l’inibizione per poco più di due mesi; DELIBERA  di accogliere parzialmente il ricorso proposto e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore DE NEGRI IVAN portandola dal 30.11.2005 al 30.9.2005;  conferma invece l’inibizione a carico del Dirigente SPACCATROSI STEFANO fino al 31.7.2005.  La tassa di reclamo va restituita.
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