COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/9/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ROMA VIII AVVERSO DI SQUALIFICA PER 6 GIORNATE A CARICO DEL CALCIATORE MARIOTTI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL CO MITATO REGIONALE LAZIO DON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 9.9.2004 (Gara: TRIAENA CAMPAGNANO – ROMA VIII del 5.9.2004 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 23/9/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ROMA VIII AVVERSO DI SQUALIFICA PER 6 GIORNATE A CARICO DEL CALCIATORE MARIOTTI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL CO MITATO REGIONALE LAZIO DON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 9.9.2004
(Gara: TRIAENA CAMPAGNANO – ROMA VIII del 5.9.2004 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA)
La Commissione Disciplinare;
· visto il reclamo in epigrafe;
· esaminati gli atti ufficiali;
· considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore MARIOTTI MARCO non possono essere neppure parzialmente assumibili non fornendo utili e probanti elementi ai fini di una possibile rivalutazione della posizione dell’interessato;
· che il gesto veramente proditorio e di eccessiva violenza è stato compiuto dal MARIOTTI;
· che, per di più, come risulta dal referto arbitrale, è stato anche l’autore del fallo nei confronti dell’avversario;
· che il gesto è stato posto in essere addirittura nei primi minuti di gioco, e quindi a freddo;
· che il pugno sferrato allo zigomo ha costretto il calciatore colpito ad abbandonare la gara, il che conferma tutta la gravità del gesto;
· che, alla luce delle suesposte considerazioni, pur prendendo atto dalla lettera di scuse e di rincrescimento per l’accaduto, allegata dal MARIOTTI al reclamo, non sembra che sussistano validi motivi per riformare la punizione sportiva comminata che appare appena congrua;
DELIBERA
· di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore MARIOTTI MARCO per la durata di 6 giornate.
· La tassa di reclamo va incamerata.
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