COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/10/2004 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 02/10/2004 EUR NOVA CITTA FUTURA – NUOVA TOR TRE TESTE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 14/10/2004 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GARA DEL 02/10/2004 EUR NOVA CITTA FUTURA - NUOVA TOR TRE TESTE La Società EUR NOVA CITTÀ FUTURA, dopo aver preannunciato reclamo, ha trasmesso nei termini il ricorso avverso la regolarità di svolgimento della gara in oggetto. Precisa la ricorrente nel proprio ricorso che il calciatore IANNI MIRKO, della SOC. NUOVA TOR TRE TESTE indicato in distinta con il n. 18 svolgeva inizialmente funzione di assistente di parte, e successivamente, al 1° del secondo tempo il predetto atleta prendeva parte al gioco sostituendo il calciatore D'Agostini Daniele. La ricorrente sostiene che la Società Nuova Tor Tre Teste ha disatteso il contenuto della regola 6 del regolamento del giuoco del calcio che stabilisce "che un calciatore che inizia una gara con funzione di assistente di parte non può nello stesso incontro partecipare al giuoco come calciatore". Per tale motivo chiede la Società Eur Nova Città Futura l'applicazione in proprio favore dell'art. 12, comma 5 del C.G.S. La magistratura sportiva con una recentissima sentenza (C.U. CAF n. 26 -27-C del 15-1-2004), ha stabilito che per il caso come quello prospettato dalla reclamante, trova applicazione l'art. 12, comma 6, lettera b, del C.G.S. che non prevede espressamente la punizione sportiva della perdita della gara, ma solo le sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della Società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica del calciatore, giusto quanto regolamentato dalle norme riguardanti le infrazioni sull'impiego degli assistenti di parte. Appare evidente che la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell'art. 12, comma 5, del C.G.S. si applica solo nel caso che una Società utilizzi assistenti di parte in posizione di squalifica o inibiti o che comunque non abbiano titolo. Da tutto quanto sopra esposto, questo Organo Giudicante ritiene che le argomentazione poste in essere dalla Società Eur Nova Città Futura con il presente reclamo non siano assumibili; Visto pertanto l'art. 12, comma 6, lettera b, del C.G.S.; DECIDE · di respingere il reclamo di cui trattasi incamerando la relativa tassa; · di comminare alla Società Nuova Tor Tre Teste l'ammenda di euro 50,00; · di inibire il dirigente della Società Nuova Tor Tre Teste Panetta Giuseppe fino al 25 ottobre 2004; · di squalificare il calciatore Ianni Mirko (Nuova Tor Tre Teste) per 1 gara; · di confermare quindi il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: EUR NOVA CITTÀ FUTURA-NUOVA TOR TRE TESTE 0-1.
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