COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. CALCIO SUBIACO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI PEZZOTTI LORENZO E TORCOLACCI ALESSIO ALLA GARA CENTRO ITALIA – SUBIACO DEL 3.10.2004 – CAMP. DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. CALCIO SUBIACO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI PEZZOTTI LORENZO E TORCOLACCI ALESSIO ALLA GARA CENTRO ITALIA – SUBIACO DEL 3.10.2004 – CAMP. DI PROMOZIONE l La Commissione Disciplinare; l visto il reclamo in epigrafe; l osservato preliminarmente che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori PEZZOTTI LORENZO e TORCOLACCI ALESSIO in quanto entrambi ancora in posizione di squalifica rispettivamente per 1 e 2 giornate; l osservato altresì che tale squalifica comminata con Com. Uff. 91 del 13.5.2004 andava scontata nella stagione sportiva 2004/2005; l considerato che il calciatore PEZZOTTI ed il TORCOLACCI risultano tesserati per la Società F.C. RIETI (rispettivamente dal 10.9.2004 e dal 3.9.2004), partecipante al Campionato Interregionale, e solamente in data 14.9.2004 risultano concessi in prestito alla Società CENTRO ITALIA; l considerata infine regolare la posizione dei calciatori in quanto hanno già scontato la squalifica nel Campionato Interregionale delibera l di respingere il reclamo della Società CALCIO SUBIACO confermando il risultato conseguito sul campo: CENTRO ITALIA – CALCIO SUBIACO 2 – 1 l La tassa di reclamo va incamerata.
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