COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARCE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TRAVAINI PAOLO PARTECIPANTE ALLA GARA: POSTA FIBRENO – ARCE CALCIO DEL 3.10.2004 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/10/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARCE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TRAVAINI PAOLO PARTECIPANTE ALLA GARA: POSTA FIBRENO - ARCE CALCIO DEL 3.10.2004 – CAMPIONATO DI II CATEGORIA
La Commissione Disciplinare;
· visto il reclamo in epigrafe;
· rilevato che la Società reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore TRAVAINI PAOLO, in quanto non aveva ancora scontato la squalifica per 2 gare comminata con C.U. n. 29 del 25.3.2004 del Comitato Provinciale di Frosinone;
· accertato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e quindi la posizione del calciatore deve considerarsi irregolare;
DELIBERA
· di comminare alla Società POSTA FIBRENO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 100,00;
· di inibire il dirigente accompagnatore Sig. FARINA PIETRO fino al 28.10.2004;
· di squalificare il calciatore TRAVAINI PAOLO per 1 giornata ulteriore di gara.
· La tassa di reclamo va restituita.
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