COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEI CALCIATORI CORSETTI CLAUDIO E SANTOPRETE MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 7.10.2004 (Gara: VJS VELLETRI – ANZIOLAVINIO del 3.10.2004 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VJS VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEI CALCIATORI CORSETTI CLAUDIO E SANTOPRETE MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 7.10.2004 (Gara: VJS VELLETRI - ANZIOLAVINIO del 3.10.2004 – Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · udita, come da richiesta, la Società interessata; · la Società VJS VELLETRI ha chiesto la riduzione da 3 a 2 giornate delle squalifiche inflitte ai suddetti giocatori, assumendo in primo luogo che la sanzione è eccessiva rispetto agli accadimenti avvenuti; · in secondo luogo che il SANTOPRETE,sostituito al 17mo del II tempo, non poteva trovarsi nell’area degli spogliatoi; · la Società intervenuta nella persona del collaboratore , Sig. MARCO BEVILACQUA, regolarmente delegato dal Sig. Presidente SANDRO SCIFONI, ha confermato quanto già rappresentato nel reclamo; · la Commissione ritiene che anche a seguito dei chiarimenti forniti dal Sig. BEVILACQUA, non può escludersi che il calciatore SANTOPRETE, ancorché sostituito, sia rimasto nell’area degli spogliatoi per cui nessuna discriminante può essere utilizzata nei suoi confronti;quanto alla sanzione si ritiene che essa sia giusta ed appropriata in relazione ai fatti che non sono stati sostanzialmente smentiti neanche dalla reclamante; · pertanto la Commissione DELIBERA · di respingere il reclamo e per l’effetto di confermare le sanzioni inflitte ai calciatori CORSETTI CLAUDIO e SANTOPRETE MARCO. · La tassa di reclamo va incamerata.
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