COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. GIANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE SORRECA IVANO E L’AMMENDA DI € 75,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 14.10.2004 (Gara: PONZA – GIANOLA del 10.10.2004 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. GIANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL CALCIATORE SORRECA IVANO E L’AMMENDA DI € 75,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 14.10.2004 (Gara: PONZA - GIANOLA del 10.10.2004 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · ritenuto che le argomentazioni addotte dalla reclamante appaiono parzialmente assumibili; · che, in effetti, il gesto di trattenere la maglietta dell’arbitro da parte del calciatore SORRECO, va interpretato come diretto ad attirare l’attenzione del direttore di gara, onde poter ribadire le proprie contestazioni, e non già quale gesto di costrizione fisica nei confronti dello stesso; · che, parimenti, il fatto – sicuramente censurabile – che alcuni calciatori del GIANOLA al termine della gara abbiano colpito con calci le porte degli spogliatoi, va ricondotto non già ad un atteggiamento di violenza gratuita, bensì al nervosismo causato dal fatto che, a seguito del protrarsi dell’incontro, si era persa la coincidenza dell’autobus che avrebbe dovuto riportare la squadra alla nave; · che, pertanto, alla luce di tali considerazioni, le sanzioni inflitte possono essere parzialmente rivisitate; DELIBERA · di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ridurre la squalifica del calciatore SORRECA IVANO da 3 a 2 gare effettive, e di ridurre l’ammenda a carico della Società POL. GIANOLA da € 75,00 a € 50. · La tassa di reclamo va restituita.
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