COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROMAGNOLI MASSIMO, PRESIDENTE DELLA S.G.S. SPES ARTIGLIO, E DELLA SOCIETA’ S.G.S. SPES ARTIGLIO, IL PRIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMA 1, 2, 3, 4, 5 DELLO STATUTO E DELL’ART. 1, COMMA 1 DEL C.G.S., E LA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S..

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 21/10/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ROMAGNOLI MASSIMO, PRESIDENTE DELLA S.G.S. SPES ARTIGLIO, E DELLA SOCIETA’ S.G.S. SPES ARTIGLIO, IL PRIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 27, COMMA 1, 2, 3, 4, 5 DELLO STATUTO E DELL’ART. 1, COMMA 1 DEL C.G.S., E LA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S.. Con atto del 26 maggio 2004 prot. 1822/477 pf/EF/en la Procura Federale della F.C.G.C. deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio il Sig. Romagnoli Massimo, Presidente della S.G.S. Spes Artiglio, per violazione dell’art. 27, comma 1, 2, 3, 4 e 5 dello Statuto, nonché dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., e la società S.G.S. Spes Artiglio per violazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., per responsabilità oggettiva in ordine delle violazioni ascritte al proprio Presidente. Nell’atto di deferimento si contestava al Sig. Romagnoli che la società Spes Artiglio aveva promosso dinanzi al Tribunale Civile di Roma, un procedimento per decreto ingiuntivo nei confronti della A.S. Roma SpA per il pagamento di € 8.890,91, dovuto a seguito del trasferimento a titolo definitivo di un proprio calciatore. Decreto ingiuntivo emesso in data 17/3/03 e notificato alla A.S. Roma il 3 aprile 2003. Il tutto, senza aver richiesto la preventiva autorizzazione ad adire le vie legali, ai sensi dell’art. 27 comma 2 dello Statuto, e neppure essersi avvalsa dei mezzi di giustizia sportiva previsti dal succitato art. 27. La Commissione Disciplinare fissava la riunione del 29 settembre 2004 per l’esame del deferimento, dandone rituale avviso alle parti ed invitando i deferiti a far pervenire proprie deduzioni a difesa. i deferiti non facevano pervenire deduzioni, ma alla riunione si presentava il Sig. Romagnoli Massimo, sia in proprio che quale legale rappresentante della Soc. S.G.S. Spes Artiglio. Il Procuratore Federale ribadiva la validità dei deferimenti, in quanto risultava violato l’art. 27 dello Statuto, ma prima di rassegnare le proprie conclusioni, richiedeva al Sig. Romagnoli di precisare che la società, in relazione al menzionato decreto ingiuntivo, avesse posto in essere ulteriori atti o azioni. Il Sig. Romagnoli, dopo aver confermato che il decreto ingiuntivo fu richiesto nel febbraio del 2003, dopo una vana attesa di circa due anni dall’emissione della fattura di pagamento, e dopo aver precisato che non fu richiesta la preventiva autorizzazione, in quanto ritenuta non necessaria nella materia in oggetto, trattandosi di rapporti privati tra società, dichiarava che la controversia era stata poi definita tra le parti in via bonaria e, a tal riguardo, produceva la fotocopia dell’atto di rinuncia agli atti esecutivi predisposto in data 8/7/04. Il Sig. Romagnoli richiedeva pertanto l’applicazione dell’amnistia, di cui ai C.U. della F.I.G.C. n. 75/A e n. 80/A, rispettivamente dell’11/9 e 17/9/03. A questo punto, il Procuratore Federale, considerato che dall’amnistia risultava esclusa la responsabilità della società, richiedeva l’irrogazione di una ammenda di € 200,00 nei confronti della S.G.S. Spes Artiglio, ed invece il proscioglimento per quanto riguardava il Sig. Romagnoli. Il Sig. Romagnoli, ribadita la buona fede della società per quanto concerneva la mancata richiesta di autorizzazione, chiedeva a sua volta che venisse applicata, a carico della società, la sanzione minima. La Commissione Disciplinare ritiene che la violazione della clausola compromissoria, prevista dall’art. 27 comma 2 dello Statuto, da parte del Presidente della S.G.S. Spes Artiglio, Sig. Massimo Romagnoli, risulti comprovata documentalmente. Detta violazione, per quanto concerne la posizione del suindicato dirigente, rientra tuttavia nell’ambito di applicazione del provvedimento di amnistia, di cui ai C.U. della F.I.G.C. n. 75/A e n. 80/A dell’1/9 e 17/9/0, dal momento che sussiste altresì la condizione ivi richiesta per l’applicazione del provvedimento di clemenza, vale a dire la rinuncia all’azione promossa in violazione della suddetta clausola compromissoria: il Sig. Romagnoli ha prodotto infatti dinanzi alla Commissione l’atto formale di rinuncia agli atti esecutivi promossi sulla base del decreto ingiuntivo, e pertanto egli dovrà essere prosciolto dalla contestata violazione dell’art. 27 dello Statuto. Essendo stata espressamente esclusa dall’amnistia la responsabilità oggettiva della società per quanto concerne la violazione del succitato art. 27, dovrà invece essere sanzionata la S.G.S. Spes Artiglio. A tal riguardo, si terrà tuttavia conto del fatto che la società ha predisposto l’atto di rinuncia alla contestata azione legale, ancor prima di ricevere la comunicazione del deferimento. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA di prosciogliere il Presidente della S.G.S. Spes Artiglio, Sig. ROMAGNOLI MASSIMO, dalle violazioni ascritte, e di irrogare alla società S.G.S. SPES ARTIGLIO, l’ammenda di € 150,00.
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