COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/10/2004 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Decisione del giudice sportivo LA STORTA OSTERIA NUOVA – VALLE AURELIA 87

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 28/10/2004 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA Decisione del giudice sportivo LA STORTA OSTERIA NUOVA - VALLE AURELIA 87 Visti gli atti ufficiali; rilevato che: · al 38° del primo tempo, in occasione di una rete realizzata dalla squadra di casa, il calciatore del la societa' VALLE AURELIA GIARLINI GIOVANNI offendeva l'arbitro per cu i veniva espulso; · al 43° del primo tempo il calciatore CONSORTI ANDREA (VALLE AURELIA) veniva espulso dall'arbitro per doppia ammonizione e nell'occasione i calciatori della Soc. LA STORTA O.N., DELL'UOMO LUCA e CINQUE ANDREA, si avvicinavano al CONSORTI e dopo averlo spintonato lo insultavano e minacciavano e conseguentemente venivano espulsi dal direttore di gara; · al 16° del secondo tempo veniva espulso dall'arbitro il calciatore della Soc. LA STORTA DELLE FRATTE PIERO per cumulo di ammonizioni; · al 38° del secondo tempo in occasione di una normale azione di gioco, l'arbitro decretava l'espulsione del calciatore della società LA STORTA PETTI ALESSANDRO perché colpiva intenzionalmente da tergo un avversario con il pallone non a distanza di gioco; · dopo la notifica del provvedimento disciplinare il PETTI, unitamente al capitano della squadra CORONA GIULIANO ed all'assistente di parte DI GIROLAMO NELLO protestavano vivacemente rivolgendo altresì all'arbitro frasi offensive; · in tale frangente, mentre l'arbitro tentava di calmare gli animi, sostenitore locale entrava sul terreno di gioco dal cancello di accesso al campo, afferrava per un braccio l'arbitro, offendendolo; · mentre il direttore di gara indietreggiava per sottrarsi alla stretta del sostenitore notava che in altra parte del terreno di gioco il calciatore della Soc. LA STORTA AMICI ANDREA colpiva un avversario, creando in tal modo una situazione di confusione tra i calciatori che si spintonavano a vicenda senza peraltro colpirsi; · considerato a questo punto che se l'arbitro avesse adottato i provvedimenti disciplinari a carico d egli atleti della squadra di casa CORONA ed AMICI, la Soc. LA STORTA si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare, l'arbitro stesso decideva di decretare la fine anticipata dell’incontro dirigendosi verso gli spogliatoi, accompagnato dal dirigente locale che lo scortava anche nel momento in cui lasciava l'impianto sportivo per il rientro in sede. Osservato quanto sopra; rilevato che la mancata conclusione regolamentare dell'incontro e' da addebitarsi essenzialmente al comportamento di tesserati della Soc. LA STORTA; Visto l'art. 12, comma 1, del C.G.S., si decide: a) di infliggere alla Soc. LA STORTA O.N. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b) di squalificare l'assistente di parte della Soc. La Storta O.N., DI GIROLAMO NELLO fino al 10-11-2004 c) di squalificare i sottoelencati calciatori della Soc. LA STORTA O.N . nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata: PETTI ALESSANDRO per 2 gar a effettiva DELL'UOMO LUCA per 1 gara effettiva CINQUE ANDREA per 1 gara effettiva AMICI ANDREA per 1 gara effettiva DELLE FRATTE MATTEO per 1 gara effettiva CORONA GIULIANO per 1 gara effettiva d) di squalificare i sottoelencati calciatori della Soc. Soc. VALLE AURELIA: GIARLINI GIOVANNI per 2 gare effettive CONSORTI ANDREA per 1 gara effettiva
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