COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 4/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRE CROCI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TORELLI MASSIMO PARTECIPANTE ALLA GARA TRE CROCI – CIVITELLA CESI DEL 17.10.2004 – CAMP. DI III CATEGORIA (VITERBO)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 4/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRE CROCI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TORELLI MASSIMO PARTECIPANTE ALLA GARA TRE CROCI – CIVITELLA CESI DEL 17.10.2004 – CAMP. DI III CATEGORIA (VITERBO) l La Commissione Disciplinare; l visto il reclamo in epigrafe; l ritenuto preliminarmente che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore TORELLI MASSIMO in quanto non aveva ancora scontato la gara di squalifica comminata con il Com. Uff. n. 34 del 29.4.2004 Comitato Provinciale di Viterbo; l osservato che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali in considerazione del fatto che il calciatore indicato tra i calciatori di riserva ha poi preso parte effettivamente alla gara; DELIBERA l di accogliere il reclamo e di comminare alla Soc. CIVITELLA CESI la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di Euro 75,00; l di inibire il Dirigente Accompagnatore Sig. SCAFA MARIO fino al 19.11.2004; l di squalificare il calciatore TORELLI MASSIMO per 1 giornata ulteriore di gara. La tassa di reclamo va restituita.
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