COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 4/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA EUR NOVA CITTA’ FUTURA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 14.10.2004, IN MERITO ALLA GARA EUR NOVA C.F. – NUOVA TOR TRE TESTE DEL 2-10-2004. CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “A”.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 4/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA EUR NOVA CITTA' FUTURA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO, PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 14.10.2004, IN MERITO ALLA GARA EUR NOVA C.F. - NUOVA TOR TRE TESTE DEL 2-10-2004. CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE "A". Con reclamo inoltrato ritualmente al Giudice Sportivo competente la società Eur Nova Città Futura lamentava che nel corso della gara in epigrafe il Sig. Ianni Mirko, indicato in distinta quale calciatore con il n. 18 e quale assistente di parte, iniziava la gara con tale ultima funzione per poi prendervi parte, in sostituzione del calciatore D'Agostini Daniele, dal 1° minuto del secondo tempo. Rilevava quindi la violazione della regola 6 del gioco del calcio che vieta all'assistente di parte di prendere parte al gioco come calciatore e richiedeva l'applicazione dell'articolo 12 comma 5 CGS. Il Giudice adito riteneva invece, aderendo al conforme orientamento della CAF, che nella specie non potesse applicarsi l'articolo 12 comma 5 del CGS che punisce con la perdita della gara la società che utilizzi come assistente di parte un soggetto inibito o squalificato o che, comunque, non abbia titolo valido a prendere parte alla gara; riteneva invece che si potesse applicare al caso di specie il comma 6 dello stesso articolo 12 che prevede solo l'applicazione di sanzioni a carico della società e del tesserato. Provvedeva quindi confermando il risultato acquisito sul campo ed applicando le sanzioni a carico di società, dirigente accompagnatore e calciatore. Avverso tale decisione propone appello la società Eur Nova che ripropone sostanzialmente le motivazioni del primo grado dolendosi per le motivazioni addotte dal Giudice di prime cure che ritiene incongrue e contrarie alle norme già richiamate. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Correttamente il Giudice di primo grado ha richiamato le disposizioni dell'articolo 12 CGS, comma 5 e 6, e le ha congruamente applicate. Nella specie non poteva darsi luogo alla richiesta punizione sportiva della perdita della gara in quanto il tesserato utilizzato era perfettamente idoneo a svolgere tale incombenza in quanto regolarmente tesserato quale calciatore con la società. Ogni altra irregolarità, come quella richiamata in specie, comporta sanzioni disciplinari, come correttamente irrogate, ma non la punizione della perdita della gara. La disposizione richiamata, per la sua collocazione "geografica" nell'ordinamento sportivo: regola 6 del gioco del calcio, non comporta di per se l'irrogazione di sanzioni disciplinari che sono riservate, tassativamente, alle norme del Codice di Giustizia Sportiva, e che vanno puntualmente e letteralmente applicate. Ne consegue che la sentenza appellata va invece assolutamente condivisa e confermata. Tutto ciò premesso la commissione disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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