COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 dell’11/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO TIVOLI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 A CARICO DEL CALCIATORE CONTU ANDREA, FINO AL 31.10.2005 A CARICO DEL CALCIATORE CERINI FRANCESCO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SANTUCCI PAOLO, NONCHE’ AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 21.10.2004 (Gara: PISONIANO – PRO TIVOLI del 16.10.2004 – Campionato Jun. Prov. RM)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 dell’11/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PRO TIVOLI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 A CARICO DEL CALCIATORE CONTU ANDREA, FINO AL 31.10.2005 A CARICO DEL CALCIATORE CERINI FRANCESCO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SANTUCCI PAOLO, NONCHE’ AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 6 DEL 21.10.2004 (Gara: PISONIANO – PRO TIVOLI del 16.10.2004 – Campionato Jun. Prov. RM) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; · rilevato innanzitutto che la decisione di sospendere la gara, adottata dall’arbitro a seguito del gesto di violenza consumata a suo danno, appare adeguatamente motivata dal fatto in se e dal generale clima di violenza instaurato in campo; · ritenuto, altresì, che la squalifica adottata a carico del capitano CONTU ANDREA, responsabile del gesto di violenza consumato da un compagno di squadra non identificato, appare congrua rispetto alla dinamica dell’azione proditoria e violenta che ha causato la sospensione dell’incontro; · ritenuto ancora che il gesto addebitato al calciatore CERINI, contrariamente a quanto esposto nel reclamo, è stato sinceramente volontario e conseguentemente la sanzione irrogata può essere solo lievemente ridimensionata in ragione degli occorsi; · ritenuto, infine che la sanzione a carico del calciatore SANTUCCI PAOLO può essere lievemente ridimensionata in ragione degli occorsi sicuramente disdicevoli ed irriguardosi ma non violenti; DELIBERA · di respingere il reclamo nella parte relativa alla punizione sportiva della perdita della gara ed alla squalifica del calciatore CONTU ANDREA confermando la decisione impugnata; · di accogliere parzialmente il reclamo relativamente alle squalifiche dei calciatori CERINI FRANCESCO e SANTUCCI PAOLO riducendo la prima dal 31.10.2005 al 31.7.2005 e la seconda da 5 a 4 giornate di gara. · La tassa reclamo va restituita.
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