COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/11/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA COLLI BOYS – NUOVA GUARCINO

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/11/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA COLLI BOYS - NUOVA GUARCINO La F.C. Colli Boys dopo aver preannunciato il reclamo ha proposto nei termini rituale ricorso avverso la sospensione anticipata dell'incontro decretata dall'arbitro al 34' del secondo tempo. La ricorrente precisa nel proprio esposto che l'arbitro non estraeva ne' il cartellino rosso di espulsione ne' quello giallo di ammonizione nei confronti dei calciatori partecipanti alla rissa, pur essendo in una posizione di tranquillita' personale, in quanto le attenzioni dei facinorosi erano rivolte tra di loro e non certo verso il direttore di gara. Al di la' delle varie argomentazioni poste in essere il F.C. Colli Boys pone l'attenzione sul fatto che l'arbitro non ha adottato alcun provvedimento di espulsione mancandone i presupposti e che la propria squadra all'atto della sospensione della gara si trovava con il vantaggio numerico dei giocatori in campo e con il risultato a favore per 2 reti ad 1. Chiede, alla luce di tutto quanto sopra esposto, la reclamante l'omologazione del risultato acquisito in campo ed in alternativa la ripetizione dell'incontro. Quanto asserisce il F.C. Colli Boys non ha alcun riscontro negli atti ufficiali di gara che come già detto in analoghe situazioni, prevalgono, in caso di discordanza, ai sensi dell'art. 31 del C.G.S., rispetto a quanto denuncia la societa' ricorrente. Nel caso in esame l' arbitro ha evidenziato con dovizia di particolari gli episodi che hanno coinvolto i calciatori delle due squadre che hanno partecipato alla zuffa individuandone 6 per la soc. Colli Boys e 5 per la soc. Nuova Guarcino. Nel Comunicato ufficiale n. 34 del 4 novembre 2004 sono stati pubblicati i provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili. Appare evidente quindi che l'incontro non poteva continuare regolarmente in quanto le due squadre avevano a disposizione meno di sette calciatori utili per poter proseguire l'incontro. Si puo' quindi ragionevolmente concludere che non sono accoglibili le rimostranze avanzate dal F.C . Colli Boys. Visto quindi l'art. 12 comma2 CGS, SI DECIDE a) di respingere il reclamo di cui trattasi; b) di infliggere ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. La tassa reclamo si incamera.
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