COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVA GUARCINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MASSIMO ERCOLI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 4.11.2004 (Gara: COLLI BOYS – NUOVA GUARCINO del 31.10.2004 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVA GUARCINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MASSIMO ERCOLI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 4.11.2004 (Gara: COLLI BOYS – NUOVA GUARCINO del 31.10.2004 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · la Società ricorrente impugna la decisione di squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore MASSIMO ERCOLI sul riflesso che il calciatore stesso era intervenuto nella rissa solo allo scopo di sedare gli animi. Ha quindi prospettato una situazione che avrebbe legittimato la ricorrente a chiedere l’annullamento della sanzione anziché la sua riduzione. · L’inverosimiglianza della ricostruzione compiuta dalla suddetta Società, si appalesa davanti alla precisa e puntuale esposizione dei fatti operata dall’arbitro nel referto di gara nel quale ha individuato chiaramente nell’ERCOLI, capitano dell’A.S. NUOVA GUARCINO, il calciatore che ha colpito un avversario con uno schiaffo, dando origine alla rissa alla quale hanno partecipato alcuni giocatori delle due squadre; · Per quanto sopra esposto e sostenuto, e tenuto conto della qualifica di capitano del Sig. ERCOLI, questa Commissione; DELIBERA · di respingere il reclamo proposto e per l’effetto di confermare la squalifica per 3 giornate effettive di gara a carico del calciatore ERCOLI MASSIMO. · La tassa reclamo va incamerata.
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