COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ETRUSCA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SALVI STEFANO PARTECIPANTE ALLA GARA CANINESE – ETRUSCA DEL 17.10.2004 – CAMPIONATO DI III CATEGORIA DI VITERBO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 39 del 18/11/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ETRUSCA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SALVI STEFANO PARTECIPANTE ALLA GARA CANINESE – ETRUSCA DEL 17.10.2004 – CAMPIONATO DI III CATEGORIA DI VITERBO
La Commissione Disciplinare;
· visto il reclamo in epigrafe;
· rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore SALVI STEFANO (CANINESE) in quanto, squalificato per 1 gara nella stagione 2003/2004 con la Società PESCIA ROMANA con il C.U. n. 91 del 31.5.2004, alla data della gara in epigrafe non aveva ancora scontato la squalifica comminata;
· osservato che il calciatore SALVI STEFANO risulta svincolato al termine della stagione 2003/2004 della Società PESCIA ROMANA ed ha contratto il tesseramento con la CANINESE il 16.10.2004;
· ritenuto pertanto che la posizione del calciatore deve ritenersi irregolare in quanto, in effetti, non ha mai scontato la squalifica comminata;
DELIBERA
· di comminare alla Società CANINESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00;
· di inibire il dirigente accompagnatore MARTINOZZI AGOSTINO fino al 1°.12.2004;
· di squalificare il calciatore SALVI STEFANO per 1 giornata ulteriore di gara.
· La tassa reclamo va restituita.
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