COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE SIMEONI MARCO (TESS. CELTA PIGLIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/9/2009 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 28/10/04 (Gara: CELTA PIGLIO – ATLETICO COLLEFERRO del 23/10/04 – Camp. III° CAT. FR.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE SIMEONI MARCO (TESS. CELTA PIGLIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/9/2009 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 28/10/04 (Gara: CELTA PIGLIO - ATLETICO COLLEFERRO del 23/10/04 - Camp. III° CAT. FR.) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · sentito, in sede di supplemento di referto, l’Arbitro, osserva: A motivo del reclamo, il ricorrente ha dedotto che lo sputo che aveva colpito l’Arbitro non era indirizzato a quest’ultimo, bensì al proprio allenatore, in segno di protesta per la sostituzione. Il calciatore ha inoltre lamentato l’eccessività della sanzione inflitta, invocando quindi una riduzione della squalifica. Ascoltato da questa Commissione, l’Arbitro ha riferito che lo sputo che lo aveva raggiunto sulla guancia destra, gli era stato indirizzato dal Simeoni da una distanza di circa tre metri, mentre questi, passandogli accanto di corsa, stava abbandonando il terreno di giuoco, per la sostituzione. L’Arbitro ha inoltre precisato che, al momento dello sputo, l’allenatore del Celta Piglio si trovava nei pressi della panchina, ad una distanza di circa dieci metri dal calciatore. Escluso pertanto, a causa dell’eccessiva distanza, che lo sputo, come sostenuto dal ricorrente, potesse essere rivolto al proprio allenatore, si tratta ora di valutare quale sia la sanzione più adeguata per un gesto di tale gravità. A tal riguardo, è opportuno ricordare che, per costante giurisprudenza, questa Commissione ha sempre equiparato lo sputo sul viso dell’Arbitro ad un gesto di violenza senza conseguenze fisiche, considerando tuttavia, ai fini della sanzione, molto più grave lo sputo rispetto ad uno schiaffo; in quanto gesto che esprime il massimo disprezzo nei confronti della persona. Alla luce di tali considerazioni, e per una necessaria gradualità delle sanzioni rispetto agli atti di violenza più gravi (calci e pugni all’Arbitro, con conseguenze fisiche), per i quali è prevista, come noto, la squalifica per una durata massima di cinque anni, appare quindi opportuno procedere, nel caso in esame, ad una rivisitazione della sanzione inflitta. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, ridurre la squalifica del calciatore SIMEONI MARCO dal 30/9/2009 al 23/10/2007. La tassa di reclamo va restituita.
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