COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA G.S. BASILICA S. LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DELL’ALLENATORE SIG. LUCCHINI FERRUCCIO E DELL’AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 21.10.2004 (Gara: NUOVA DRAGONA – BASILICA S. LORENZO del 13.10.2004 – Coppa Lazio 2ª Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/11/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA G.S. BASILICA S. LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A CARICO DELL’ALLENATORE SIG. LUCCHINI FERRUCCIO E DELL’AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 21.10.2004
(Gara: NUOVA DRAGONA – BASILICA S. LORENZO del 13.10.2004 – Coppa Lazio 2ª Categoria)
La Commissione Disciplinare;
· visto il reclamo in epigrafe;
· esaminati gli atti ufficiali;
· udita, come da richiesta, la Società interessata;
· considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili;
· dato che i comportamenti ascritti, alla luce delle dichiarazioni portate all’attenzione di questa Commissione dalla reclamante, possono essere ridimensionati, considerando anche il fatto che la Società si trovava in campo avverso;
· rilevato che l’atteggiamento istigatorio non può essere messo direttamente in relazione con l’aggressione subita dall’arbitro in quanto avvenuta in un contesto temporale apprezzabilmente diverso;
DELIEBRA
· di accogliere il reclamo e per l’effetto di ridurre l’ammenda a carico della Società da € 250,00 a € 100,00;
· di ridurre la squalifica a carico dell’allenatore Sig. LUCCHINI FERRUCCIO dal 31.12.2004 al 15.12.2004.
· La tassa di reclamo va restituita.
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