COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BOVE CRISTIAN (REAL LATINA) ALLA GARA: NUOVO LATINA ISONZO – REAL LATINA DEL 30.10.2004 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI LATINA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 25/11/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S.D. NUOVO LATINA ISONZO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BOVE CRISTIAN (REAL LATINA) ALLA GARA: NUOVO LATINA ISONZO – REAL LATINA DEL 30.10.2004 – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE DI LATINA La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore BOVE CRISTIAN (Real Latina) in quanto essendo il 12.6.1990 alla data della disputa della gara non aveva ancora compiuto l’età minima di 15 anni necessaria per prendere parte alla gara; · osservato che l’assunto della reclamante trova riscontro ne gli atti ufficiali che attestano effettivamente disputata la gara subentrando, quale calciatore di riserva al 18° del 2° tempo ad altro calciatore; · osservato però che l’art. 12 n. 6 del C.G.S., non comporta la punizione sportiva della perdita della gara nel caso di impiego di calciatori prima dell’età prevista per le competizioni stesse, ma solo sanzioni disciplinari a carico della Società del dirigente accompagnatore ufficiale e del calciatore, salvo il disposto dell’art. 34 comma 3 delle NOIF; · osservato infine che l’art. 34 comma 3 delle NOIF prescrive l’accertamento di idoneità fisica per i calciatori giovani che debbano partecipare ad attività agonistica, dopo il compimento del 15mo anno di età, e che, nella specie, si tratta di attività giovanile della Lega Nazionale Dilettanti non qualificata come agonistica; DELIBERA · di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo NUOVO LATINA ISONZO – REAL LATINA 0 – 1 · di comminare alla Società REAL LATINA l’ammenda di € 50,00; · di inibire il Dirigente Accompagnatore BENVENUTI ARMANDO sino al 10.12.2004; · di squalificare il calciatore BOVE CRISTIAN (REAL LATINA) per 1 giornata di gara. · La tassa reclamo va incamerata.
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