COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 2/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. CALCIO CASTROCIELO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAPONERA FRANCESCO (SPORTING ALATRI). GARA SPORTING ALATRI – CALCIO CASTROCIELO DEL 24-10-2004 CAMPIONATO DI PROMOZIONE.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 2/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. CALCIO CASTROCIELO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE CAPONERA FRANCESCO (SPORTING ALATRI). GARA SPORTING ALATRI – CALCIO CASTROCIELO DEL 24-10-2004 CAMPIONATO DI PROMOZIONE. Con ricorso inoltrato ritualmente e nei termini la A.S. Calcio Castrocielo richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara a carico dello Sporting Alatri per aver utilizzato nella gara in epigrafe il calciatore Caponera Francesco in posizione di squalifica. Assumeva la reclamante che il calciatore in questione era stato squalificato nell’Alatri per tre gare nel campionato juniores regionale della stagione 2003-2004, con decisione pubblicata nel comunicato ufficiale n. 84 CRL del 23-4-2004, e per una gara nel torneo regionale Elio Tortora con decisione pubblicata nel comunicato ufficiale n. 91 CRL del 13-5-2004. Tali sanzioni non erano state scontate nella stagione 2003 – 2004 e quindi avrebbero dovuto essere scontate nella corrente stagione. Il calciatore risultava trasferito dall’Alatri allo Sporting Alatri e quindi avrebbe dovuto scontare tali squalifiche nella prima squadra della nuova società, dove però aveva saltato le prime due gare di campionato, ed era stato inserito in distinta come calciatore di riserva nella terza ed, infine, aveva disputato la quarta, appunto la gara in questione, in posizione irregolare. Avverso le deduzioni della reclamante lo Sporting Alatri faceva pervenire propri scritti difensivi affermando che il calciatore aveva scontato con l’Alatri due gare, la prima, quella relativa alla coppa Lazio juniores regionali, il 5-9-2004 nella prima giornata del campionato di eccellenza e la seconda il 18 settembre 2004 nella prima giornata del campionato juniores regionale, e le altre due nella nuova società dove non aveva disputato le prime due gare del campionato di promozione. La posizione del calciatore doveva considerarsi quindi perfettamente regolare. Replicava ulteriormente la reclamante affermando che il Caponera era stato trasferito allo Sporting Alatri dall’Alatri il 18-9-2004 e non poteva quindi scontare in tale giorno solare la squalifica nella squadra juniores dell’Alatri, considerando che il trasferimento era avvenuto a mezzo dell’invio della lista con il servizio postale e, poiché gli uffici postali il sabato chiudono alle ore 13,00, prima dell’effettuazione della gara. Ribadiva quindi le sue richieste di punizione sportiva della perdita della gara a carico dello Sporting Alatri. Giova premettere che, in effetti, il calciatore in questione risultava squalificato per quattro gare, ancora da scontare al termine della stagione 2003-2004, di cui tre nel campionato juniores ed una nel torneo regionale juniores Elio Tortora. Nella successiva stagione 2004-2005, precisamente il 18-9-2004 veniva trasferito in prestito dall’A.S.D. Alatri allo Sporting Alatri. La Commissione si è quindi posto il problema di individuare con quale squadra e con quale società il calciatore avrebbe dovuto scontare le squalifiche comminate. Non vi è dubbio che per quanto attiene alla squalifica nel campionato juniores l’articolo 17 nn. 3 e 6 chiarisca che la sanzione va scontata con la stessa squadra ove si giocava, quindi la juniores, sino a quando il calciatore non abbia cambiato società, dopo di che la squalifica va scontata nella prima squadra della nuova società di appartenenza. Per quanto attiene la squalifica irrogata nel Torneo ElioTortora, trattandosi di attività diversa di quella di coppa Italia e di coppa delle Regioni, la squalifica va scontata secondo l’articolo 14 n. 10 comma 3 nell’attività ufficiale della squadra in cui giocava il calciatore quando è stato squalificato, quindi il campionato juniores regionale. Riassumendo il calciatore avrebbe dovuto scontare le quattro giornate di squalifica nel campionato juniores regionale dell’A.S.D. Alatri, sino al trasferimento e poi nella prima squadra dello Sporting Alatri dopo il trasferimento. Il trasferimento risulta depositato il 18-9-2004, orbene a mente della articolo 39 n. 5 delle NOIF il tesseramento per la società cessionaria decorre dalla data di spedizione della raccomandata con cui è stata inoltrata l’apposita lista di trasferimento, fatto salvo che il calciatore poteva essere utilizzato solo dal giorno successivo. Tale lunga ma necessaria ricostruzione porta a concludere che il calciatore in questione sino al 18-9-2004, data del tesseramento con lo Sporting Alatri non aveva scontato alcuna gara della squalifica comminata con l’A.S.D. Alatri, in quanto il campionato juniores regionale, dove avrebbe dovuto scontarla, è iniziato solo il 18-9-2004, data nella quale risultava già tesserato a titolo temporaneo con la nuova società. Ciò detto il calciatore aveva l’onere di scontare tutte e quattro le giornate di squalifica nella prima squadra dello Sporting Alatri, ma, come si è visto ne ha scontate solo due, in quanto nella gara Ciampino – Sporting Alatri del 17-10-2004 risulta non impiegato ma inserito in distinta come calciatore di riserva e, quindi, secondo il dettato dell’articolo 17 n. 3 del C.G.S., non ha scontato la squalifica in tale gara. Concludendo all’atto dell’effettuazione della gara in questione, 24-10-2004, il calciatore doveva ancora scontare due giornate di squalifica e la sua posizione deve essere considerata irregolare. Tutto quanto sopra premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare all’A.S. Sporting Alatri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di € 150,00. Di comminare al dirigente accompagnatore ufficiale dello Sporting Alatri Ceci Fabio sino al 16-12-2004. Di squalificare il calciatore Caponera Francesco (Sporting Alatri) per una giornata ulteriore di gara. La tassa reclamo va restituita.
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