COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA VIRTUS BROCCOSTELLA – TOMACELLA PATRICA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA VIRTUS BROCCOSTELLA - TOMACELLA PATRICA La Pol. Tomacella Patrica, dopo aver preannunciato reclamo, ha proposto rituale ricorso in ordine alla sospensione anticipata dell'incontro riportato in oggetto decretata dall'arbitro. La reclamante evidenzia nel proprio ricorso che non si sono verificati episodi tali da indurre l'arbitro a sospendere anticipatamente l'incontro in quanto l'ambiente sia in campo che sugli spalti era tranquillo. A tal proposito pone in evidenza la Pol. Tomacella Patrica che i provvedimenti adottati dall' arbitro sono stati accettati dai responsabili senza creare alcun problema, e quindi non si giustificano i motivi che hanno indotto l'arbitro a prendere la decisione di cui sopra. Per tale motivo chiede la ricorrente la ripetizione dell'incontro. Dagli atti ufficiali in possesso di questo Organo Giudicante risulta che al 26° del secondo tempo l'arbitro procedeva all'espulsione del calciatore Libosi Davide (Soc. Tomacella Patrica) per somma di ammonizioni e nell'occasione l'allenatore della stessa squadra Vescovi Luciano si avvicinava all'arbitro e lo spingeva ripetutamente assumendo nella circostanza comportamento minaccioso nei suoi confronti, ed in tale frangente alcuni calciatori ospiti, non individuati dal direttore di gara, lo minacciavano; a questo punto l'arbitro rilevato che perdurava il predetto comportamento decideva di sospendere definitivamente l'incontro. Da tutto sopra quanto esposto questo Organo Giudicante ritiene che nelle circostanze l'arbitro non abbia messo in atto tutti i poteri a sua disposizione, in quanto avrebbe dovuto convocare il capitano della squadra chiedendogli di collaborare ai fini della ripresa del gioco e solo dinanzi ad un eventuale diniego, avrebbe potuto prendere le decisioni di cui sopra. A questo punto questo Organo di Giustizia Sportiva avvalendosi del disposto di cui all'art. 12, comma 4, del C.G.S. e ritenuto che siano accoglibili le motivazioni esposte dalla Pol. Tomacella Patrica in base alle quali chiede la ripetizione dell'incontro. Preso atto altresi' dei provvedimenti disciplinari assunti con il Comunicato ufficiale n. 44 del 2-12-2004, si decide: a) di accogliere reclamo presentato dalla Pol. Tomacella Patrica; b) di comminare alla Pol. Tomacella Patrica l'ammenda di euro 75; c) di ordinare il recupero dell'incontro dando mandato al Comitato Regionale Lazio per i connessi adempimenti di competenza. La tassa reclamo si restituisce.
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