COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 Decisione del Giudice Sportivo PALIDORO – LUDITUR 1979

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 Decisione del Giudice Sportivo PALIDORO - LUDITUR 1979 La S.S. Luditur, dopo aver preannunciato reclamo ha proposto nei termini rituale ricorso avverso la regolarità di svolgimento della gara in oggetto. Pone in evidenza nel proprio ricorso la Società Luditur che all'atto del riconoscimento degli atleti, il calciatore indicato in distinta con il numero 15 (e non 16) Marino Riccardo era sprovvisto del documento di riconoscimento, per cui l'arbitro non l'ammetteva al giuoco. Prima che l'incontro iniziasse perveniva pero il documento in questione, per cui il dirigente della Società invitava più volte l'arbitro ad effettuarne il prescritto riconoscimento. Tale invito ed anche quelli successivi più volte richiesti rimanevano senza esito alcuno. L'adempimento relativo all'accennato riconoscimento veniva effettuato solamente durante l'intervallo tra i due tempi. La ricorrente per porre all'attenzione l'errore commesso dal direttore di gara nella circostanza, cita la norma per cui il calciatore indicato preventivamente in lista, ha diritto in qualunque momento, anche a gara iniziata, ad essere formalmente riconosciuto dall'arbitro, in occasione della prima interruzione di giuoco, ed essere ammesso quindi al giuoco. La mancata osservanza di tale norma da parte del direttore di gara, a parere della ricorrente, ha inciso in maniera determinante sull'esito della partita, alterandone il risultato, per essere stata privata della possibilità di utilizzare il Marino per tutta la durata del primo tempo. Per avvalorare quanto sostiene, la Soc. Luditur cita una serie di decisioni assunte da altri Comitati Regionali. Alla luce di tutte le considerazioni su esposte chiede la reclamante la ripetizione dell'incontro oggetto del presente ricorso. Questo Organo di Giustizia Sportiva preliminarmente fa presente che in questo grado di giudizio non e' consentita, per espressa norma regolamentare, l'audizione di tesserati della società. In merito invece alla questione sollevata dalla Soc. Luditur si e' ritenuto opportuno richiedere all'arbitro un dettagliato rapporto. I fatti vengono riportati esattamente cosi' come sono stati descritti dal direttore di gara nell'apposito supplemento. ". .. il signor Lanna, dirigente della Soc. Luditur, mi faceva notare che mancava il documento di riconoscimento del calciatore Marino Riccardo , per cui lo avvertivo che il citato calciatore non poteva entrare sul terreno di gioco. Precisavo però che nel momento in cui fosse arrivato il documento del calciatore, a loro richiesta, alla prima interruzione di gioco, effettuato il controllo avrei ammesso il calciatore sul terreno di gioco. Detto ciò, mentre le squadre erano già al centro del campo il sig. Lanna mi comunicava dell'arrivo del documento, precisandomi però che il riconoscimento lo avremmo potuto fare al termine del primo tempo, come in effetti poi e' avvenuto. Faccio presente che durante tutto il primo tempo non mi e' mai stato chiesto di identificare il calciatore per l'ingresso sul terreno di gioco.". Appare evidente a questo punto il contrasto esistente tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta l'arbitro nel supplemento di referto, dall'esame del quale si può ragionevolmente sostenere che il comportamento dell'arbitro nella fattispecie e' stato ineccepibile e rispettoso del contenuto della regola 3 del regolamento del giuoco del calcio che stabilisce: "I calciatori ritardatari non identificati possono chiedere di entrare in qualsiasi momento durante una interruzione di gioco, presentandosi all'arbitro, il quale procederà alla loro identificazione". Al di là di tutto questo giova a tal proposito ricordare, anche che la prova in ordine agli avvenimenti attinenti allo svolgimento delle gare ed alle eventuali irregolarità manifestatesi, deve trarsi unicamente da i documenti ufficiali, i quali, come e' noto, costituiscono fonte di convincimento assoluta e privilegiata, la cui contestabilità e' resa eccezionalmente possibile soltanto in caso di ambiguità, incompletezza e contradditorietà. Da tutto sopra quanto rilevato questo Organo di Giustizia Sportiva non ritiene che le argomentazioni poste in essere dalla Soc. Luditur, anche se ampiamente motivate possano essere accolte e che in buona sostanza l'incontro possa considerarsi regolare nel suo svolgimento e conclusione. Conseguentemente, visto l'art. 12, comma 1, del C.G.S., si decide di respingere il reclamo proposto dalla Soc. Luditur e di confermare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Palidoro - Luditur 2-0. La tassa si incamera.
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