COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. ISOLA SACRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2005 A CARICO DELL’ALLENATORE SPIRITO FRANCO E DELL’AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 4.11.2004 (Gara: ISOLA SACRA – MACCABI del 31.10.2004 – Campionato III Categoria Roma

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. ISOLA SACRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2005 A CARICO DELL’ALLENATORE SPIRITO FRANCO E DELL’AMMENDA DI € 50,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 4.11.2004 (Gara: ISOLA SACRA – MACCABI del 31.10.2004 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la società interessata; § in via preliminare, rileva che deve dichiararsi inammissibile il reclamo della Società ISOLA SACRA avverso l’ammenda di € 50,00, in quanto – ai sensi dell’art. 41 C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori a € 50,00; § considerato, invece, per quanto concerne l’allenatore SPIRITO, che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; § che in effetti il comportamento dell’allenatore (offese e leggera spinta all’arbitro), non può ravvisarsi alcun intento di aggressività, ma soltanto un moto di protesta, espresso con parole e gesti, sicuramente non tollerabili; § che, pertanto, la sanzione inflitta potrà essere rivisitata, alla luce delle effettive responsabilità; DELIBERA § di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto concerne l’ammenda di € 50,00 comminata alla Società U.S.D. ISOLA SACRA; § di accogliere il reclamo, per quanto concerne l’allenatore SPIRITO FRANCO e, per l’effetto, ridurre la squalifica di quest’ultimo dal 30.4.2005 al 28.2.2005. § La tassa di reclamo va restituita.
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