COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE CAPPELLI PASQUALE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 11.11.2004 (Gara: PONZA – SAN LORENZO del 7.11.2004 – Campionato di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. SAN LORENZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2006 A CARICO DEL CALCIATORE CAPPELLI PASQUALE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 37 DEL 11.11.2004 (Gara: PONZA – SAN LORENZO del 7.11.2004 – Campionato di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § ritenuto che l’arbitro, in sede di supplemento, ha precisato che il colpo ricevuto – “un calcetto” e non già un calcio come indicato nel referto – andava forse attribuito ad un gesto involontario dell’assistente di parte, BEATO AURELIO, al quale nella circostanza si scusava prontamente, e che egli non era comunque certo della volontarietà del gesto, considerando che in quel momento pioveva a dirotto e che i calciatori si accalcavano per rientrare negli spogliatoi; § ritenuto pertanto, alla luce delle precisazioni rese, che non è certo, nè l’autore del gesto, né che il gesto fosse diretto nei confronti dell’arbitro, e neppure che si sia trattato di un gesto volontario, e che quindi non ci si troverebbe più nelle condizioni previste dall’art. 2 n. 2 CGS, che punisce esclusivamente i gesti di violenza nei confronti dell’arbitro, il cui autore rimanga impunito addebitando la sanzione al capitano DELIBERA § di accogliere il reclamo e, per l’effetto di annullare la decisione impugnata. § La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it