COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COTTANELLO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DELL’ALLENATORE SIG. MONTANO STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 2.12.2004 (Gara: COTTANELLO – SALISANO del 28.11.2004 – Campionato III Categoria Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COTTANELLO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE A CARICO DELL’ALLENATORE SIG. MONTANO STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI RIETI CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 2.12.2004 (Gara: COTTANELLO – SALISANO del 28.11.2004 – Campionato III Categoria Rieti) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che quanto lamentato dalla Società reclamante afferisce ad una squalifica per 3 gare effettive del proprio allenatore sig. MONTANO STEFANO; § considerato che, ai sensi dell’art. 41 del C.G.S., non sono impugnabili e quindi immediatamente esecutive le squalifiche per tecnici e massaggiatori fino ad un mese; DELIBERA § l’inammissibilità del reclamo presentato e per l’effetto conferma la decisione del Giudice Sportivo. § La tassa di reclamo va incamerata.
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