COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE PRO MAREMMANA – MARTA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE PRO MAREMMANA - MARTA L'U.S. Marta ha dato seguito al preannuncio di reclamo ed ha inoltrato , nei termini, il ricorso avverso la mancata disputa della gara, addossandone la responsabilità alla società di casa La ricorrente, nel proprio ricorso, espone, dettagliatamente, i fatti accaduti.Il dirigente ospite veniva informato dall'arbitro che la SOC. PRO MAREMMANA non aveva intenzione di disputare la gara, perché aveva subito, nella nottata, un furto nel magazzino dove era depositata l'attrezzatura sportiva idonea per lo svolgimento dell'incontro. Fa presente, l'U.S.MARTA, che in tale contesto i dirigenti locali non hanno denotato alcun comportamento attivo e fattivo al fine di rimuovere l'impedimento dell'assenza delle maglie, disinteressandosi completamente della cosa o di trovarne altre o di porre , comunque, in essere soluzioni altrimenti idonee alla disputa della partita. Chiede, per tale motivo, la U.S. MARTA, l'applicazione, in proprio favore, della vittoria dell'incontro per 3-0, con le ulteriori conseguenze, al riguardo. Dagli atti ufficiali é risultato quanto segue: - L'arbitro, non appena giunto all'impianto sportivo, veniva informato dal dirigente locale che nella notte tra il 27 ed il 28 Novembre, si era verificato un furto nel magazzino societario, da cui venivano sottratte tutte le divise da giuoco disponibili per l'effettuazione della gara. - A questo punto il dirigente locale dichiarava all'arbitro l'impossibilità di prendere parte all'incontro per causa di forza maggiore, presentandogli un verbale di denuncia sporto dal custode del campo alla Stazione dei Carabinieri di Montalto di Castro alle ore 9,58 del giorno 28/11/2004. - L'arbitro, a questo punto, invitava il dirigente a reperire altro materiale idoneo, suggerendo, anche, la possibilità di chiedere in prestito alle società limitrofe, le maglie da gioco onde poter iniziare la gara. - La richiesta dell'arbitro veniva disattesa in quanto gli veniva fatto presente di non conoscere dirigenti delle società dei dintorni che potessero risolvere il problema. - A questo punto l'arbitro decideva di effettuare il riconoscimento dei calciatori di entrambe le squadre ed attesi i prescritti 45 minuti lasciava l'impianto di gioco unitamente agli assistenti per il ritorno definitivo in sede. Da una attenta valutazione dei fatti, questo Organo Giudicante , pur rammaricandosi di quanto accaduto, non può non rilevare che , con il tempo a disposizione, la Soc. PRO MAREMMANA, avrebbe potuto eliminare l'inconveniente verificatosi reperendo, altrove, l'attrezzatura sportiva con la quale gareggiare. Il Legislatore Federale ha sempre sostenuto che per ottenere il riconoscimento dell'istituto della causa di forza maggiore, si debbono verificare eventi imponderabili che determinano l'assoluta impossibilità di poter disputare la gara, come i casi in cui una nave od un aereo non possono partire, oppure un improvviso guasto di un automezzo durante il percorso etc, il tutto, sempre, suffragato da documentazione ineccepibile rilasciata da autorità competenti che accertino la materiale impossibilità a disputare la gara. Nel caso in esame una denuncia orale presentata dal custode del campo alla stazione dei Carabinieri di Montalto di Castro circa l'avvenuto furto di materiale sportivo, non può, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva, considerarsi un impedimento assoluto e che, invece, possa ravvisarsi " una colpa, seppure lievissima", da parte della Società, che non attivandosi, ha dimostrato la volontà di non voler disputare l'incontro di cui trattasi. In considerazione di ciò si ritiene che le doglianze avanzate dalla U. S. MARTA, siano accoglibili. Considerato, altresì, che la SOC. PRO MAREMMANA, ai sensi dell'art. 53 comma 2) delle NOIF, è da ritenersi rinunciataria, a tutti gli effetti, dell'incontro in argomento SI DECIDE: a) di infliggere alla SOC. PRO MAREMMANA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonchè, la penalizzazione di un punto in classifica b) di comminare alla stessa l'ammenda di E. 250,00 (1° rinuncia) La tassa reclamo si restituisce.
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