COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA PENITRO – S. ANDREA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA PENITRO - S. ANDREA Il G.S. Sant'Andrea dopo aver preannunciato reclamo ha proposto nei termini rituale ricorso in ordine alla regolarità di svolgimento della gara in oggetto. La reclamante sostiene che il direttore di gara ammoniva per la prima volta al 25' circa del primo tempo il calciatore della Soc. Penitro Mastroianni Luigi e successivamente lo ammoniva per la seconda volta al 35' del primo tempo, senza che venisse adottato nei suoi confronti il provvedimento di espulsione. Veniva immediatamente avvertito l'arbitro di tale situazione, ma lo stesso riferiva che in precedenza era stato ammonito il calciatore indicato in distinta con il n. 4 della Soc. Penitro Filosa Gabriele. Il G.S. Sant'Andrea espone nel proprio ricorso una serie di indicazioni precisando anche che lo stesso Mastroianni a fine gara ammetteva di essere stato ammonito due volte . Per tale motivo chiede la ricorrente la ripetizione dell'incontro per errore tecnico commesso dall'arbitro. Visti gli atti ufficiali e sentito l'arbitro il quale in un supplemento di rapporto appositamente redatto ha precisato che nella gara in oggetto del presente ricorso ha ammonito al 31' del primo tempo il calciatore Filosa Gabriele ed al 35' del primo tempo il calciatore Mastroianni Luigi, entrambi della Soc. Penitro, evidenziando pertanto che non si é verificato l'episodio denunciato dalla ricorrente relativo alla mancata espulsione del calciatore Mastroianni in quanto ammonito una sola volta. Come già in altre occasioni in caso di discordanza tra quanto evidenzia la ricorrente e quanto riferisce l'arbitro nel proprio rapporto prevale, ai sensi dell' art. 31 del C.G.S., il contenuto di questo ultimo, che é da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova. Tutto cio' premesso, considerato che le doglianze avanzate dal G.S. Sant'Andrea non sono assumibili, visto l'art. 12 del C.G.S., si decide di respingere il reclamo di cu i trattasi, confermando il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Penitro-S. Andrea 1-0. La tassa si incamera.
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