COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 Decisione del giudice sportivo CAMPIONATO Seconda categoria ATLETICO POFI – ARCE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 Decisione del giudice sportivo CAMPIONATO Seconda categoria ATLETICO POFI - ARCE Visti gli atti ufficiali, rilevato che: - al 13° del secondo tempo l'arbitro allontanava l'allenatore della Società Arce IOMMI Vito perché protestava continuamente; - al 35° del secondo tempo si scatenavano sugli spalti dei violenti tafferugli tra le due tifoserie con lancio di sassi, aste e di un contenitore dei rifiuti che veniva lanciato tra un settore e l'altro; - contemporaneamente venivano lanciati sul terreno di gioco petardi e sassi di varie dimensioni all'indirizzo dell'arbitro e dei calciatori di entrambe le squadre senza colpire: - in tale frangente allo scopo di ripararsi una quindicina di persone tra cui donne e bambini, entravano sul terreno di gioco attraverso un cancello inizialmente chiuso e aperto per l'occasione; - nella circostanza un sostenitore locale colpito in testa rimaneva privo di sensi a terra sugli spalti; sopraggiungeva quindi un'ambulanza del 118 che lo trasportava all’ospedale di Ceccano; - l'arbitro comunicava ai capitani delle due squadre, di attendere ancora per verificare se si potevano ripristinare situazioni di normalità in campo per una regolare ripresa del gioco; - nonostante vari tentativi di creare un clima normale in campo e sugli spalti, proseguivano gli scontri sulle tribune ed il lancio di oggetti in campo verso i calciatori delle due società che si avvicinavano alla rete di recinzione per calmare le tifoserie; - a questo punto l'arbitro decretava la sospensione definitiva dell'incontro in quanto non esistevano più le condizioni minime di sicurezza ed anche a salvaguardia della propria incolumità e di quella dei calciatori; - dopo circa venti minuti sopraggiungeva una pattuglia delle forze dell'ordine consentendo in tal modo al direttore di gara un tranquillo rientro in sede. Tutto ciò premesso, questo Organo di Giustizia Sportiva, non può non rilevare che la mancata conclusione regolamentare dell'incontro deve essere addebitato oggettivamente alle due Società responsabili del grave comportamento tenuto sugli spalti dai loro sostenitori che hanno impedito il regolamentare svolgimento dell'incontro; Visto pertanto l'art. 12 comma 2 del C.G.S., si decide a)di infliggere ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; b)di comminare alle due società l'ammenda di euro 150,00; c)di squalificare l'allenatore della Società Arce IOMMI Vito per una gara.
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