COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 Decisione del giudice sportivo CAMPIONATO FEMMINILE SERIE “C” A 11 CASTEL SANT ELIA – TOR LUPARA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 Decisione del giudice sportivo CAMPIONATO FEMMINILE SERIE "C" A 11 CASTEL SANT ELIA - TOR LUPARA L'A.S. TOR LUPARA, dopo avere preannunciato reclamo, ha proposto nei termini rituale ricorso in ordine alla regolarità di svolgimento della gara in oggetto. La reclamante pone in evidenza nel proprio reclamo preliminarmente che la firma apposta dal direttore di gara sulla distinta di gara non corrispondeva al nominativo dell'arbitro designato a dirigere l'incontro in epigrafe. Segnala, ancora, la A.S.TOR LUPARA che al rientro negli spogliatoi, il dirigente accompagnatore si rendeva conto che sull'elenco di gara della squadra avversaria non era indicato il numero di tesserino FIGC e gli estremi del documento di riconoscimento della calciatrice D'ANTONIO LORENZA. Precisa, ancora, la ricorrente che, a fine gara, su esplicita richiesta del dirigente, l'arbitro si rifiutava di fargli visionare i documenti degli atleti della squadra e di consegnargli il rapportino di fine gara. Per tali motivi chiede, l'A.S. TOR LUPARA, l'applicazione in proprio favore dell'art.12 comma 5) del CGS. Premesso preliminarmente che non é materia di contestazione, da parte di una società, la designazione di un arbitro per la direzione di una gara, dalle carte in possesso di questo Organo Giudicante , risulta che la calciatrice della SOC. CASTEL SANT'ELIA, D'ANTONIO LORENZA, nata il 26/8/1985, ha partecipato all'incontro con il tesserino FIGC n° 4747899 e come precisato dal direttore di gara in un supplemento di rapporto, appositamente richiesto, é stata regolarmente identificata prima dell'inizio della gara. Per quanto riguarda il rapportino di fine gara, l'arbitro ha precisato, sempre nel supplemento redatto per l'occasione, di avere riportato sulle distinte di gara le annotazioni relative ai provvedimenti disciplinari assunti, comunicandoli alle società, essendo sprovvisto del relativo modulo. Da tutto ciò sopra esposto, appare evidente che le argomentazioni poste in essere dall'A.S. TOR LUPARA, non possono essere prese in considerazione, in quanto la calciatrice D'ANTONIO LORENZA é stata regolarmente identificata dall' arbitro, prima dell'inizio dell'incontro e che la mancata consegna del rapporto di fine gara al dirigente non può essere considerato motivo di irregolarità della gara stessa. Conseguentemente questo Organo di Giustizia Sportiva, ritiene che l'incontro di cui trattasi abbia avuto regolarità di svolgimento e conclusione. Per quanto sopra, visto l'art. 12 del CGS SI DECIDE a) di respingere il reclamo di cui trattasi, confermando il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: CASTEL SANT ELIA - TOR LUPARA 1-1 La tassa reclamo si incamera
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