COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. A.S.D. SPORT INCONTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCORTECHINI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 518 DEL 27.11.2004 – CAMP. CA5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. A.S.D. SPORT INCONTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SCORTECHINI MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 518 DEL 27.11.2004 – CAMP. CA5 SERIE C2 La Commissione Disciplinare; § Visto il reclamo in epigrafe; § Esaminati gli atti ufficiali; § Ritenuto che la reclamante, non contestando i fatti che hanno portato all’espulsione dal campo del calciatore SCORTECHINI MASSIMILIANO, tenta invece di ridimensionare il suo comportamento gravemente offensivo e minaccioso, sia nella fase relativa all’allontanamento dal terreno di gioco, che in quella della reiterazione dei medesimi atteggiamenti dietro la rete di recinzione ove si era collocato, dopo l’espulsione; § Ritenuto per contro che non è verosimile ritenere che il direttore di gara possa aver confuso il calciatore SCORTECHINI con taluni degli spettatori considerata la necessaria vicinanza della recenzione al terreno di gioco in un impianto per il calcio a 5 né che possa aver equivocato sull’atteggiamento dello stesso al momento dell’allontanamento del terreno di gioco; § Osservato quindi che non ci sono elementi per ridimensionare lievemente la squalifica inflitta; DELIBERA § di respingere il reclamo avverso la squalifica per 4 gare a carico del calciatore SCORTECHINI; § La tassa di reclamo va incamerata.
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