COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. S. CESAREO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2005 A CARICO DEL CALCIATORE BONO DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 25.11.2004 (Gara: ANTEL VILLA GORDIANI – S. CESAREO del 21.11.2004 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA S.S. S. CESAREO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2005 A CARICO DEL CALCIATORE BONO DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 25.11.2004
(Gara: ANTEL VILLA GORDIANI – S. CESAREO del 21.11.2004 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ udita, come da richiesta, la Società interessata;
§ sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
§ considerato che il trauma subito dal calciatore BONO, nel particolare ecchimosi e tumefazione a livello dell’emilabbro superiore ed inferiore sinistro, risulta comprovato dall’esame obiettivo dell’Ospedale di Frascati;
§ ritenuto che tale trauma con tutta probabilità non poteva essere visibile in base all’esame effettuato “a prima vista” dal direttore di gara;
§ ritenuto altresì probabile che il comportamento – sicuramente censurabile – del calciatore sia stato determinato dallo stato di agitazione e confusione dovuto al trauma subito;
§ ritenuto in conclusione che la sanzione irrogata in primo grado trova sicuramente ragione nei fatti addebitati, mentre non si tiene conto delle suddette circostanze attenuanti, al momento non rilevabili;
DELIBERA
§ di accogliere il ricorso proposto e per l’effetto riduce la squalifica a carico del calciatore BONO fino al 30.6.2005;
§ La tassa di reclamo va restituita.
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