COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DAL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE E PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 17-2-2005 IN MERITO ALLA GARA VITTORIA VEROLI – BOVILLE ERNICA DEL 12-2-2005 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE FROSINONE

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DAL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE E PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 17-2-2005 IN MERITO ALLA GARA VITTORIA VEROLI - BOVILLE ERNICA DEL 12-2-2005 CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE FROSINONE Il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio, ai sensi dell'articolo 40 comma 9 del CGS, ha annullato le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe per incongruità. In effetti dal referto arbitrale emerge che, al termine della gara, mentre il direttore di gara si dirigeva verso la sua autovettura per abbandonare l'impianto, veniva colpito con un pugno ad una spalla da una persona che l'Arbitro riconosceva per il Sig. Boccia Lucio, tesserato per la società Boville. Il competente Giudice Sportivo sanzionava il fatto con una ammenda a carico della società Boville Ernica di € 50,00. In effetti la sanzione appare del tutto incongura rispetto ai fatti. Risulta dal competente Ufficio Tesseramenti che il calciatore Boccia Lucio, tesserato per la società Boville, veniva svincolato il 17-12-2004 ed, attualmente, è in attesa di nuovo tesseramento. Ciò premesso il Boccia deve essere considerato come sostenitore e non tesserato della società Boville e quindi la società deve essere sanzionata per il fatto addebitato ad un proprio sostenitore e la sanzione irrogata appare incongrua per difetto e va rifissata come da dispositivo. Va parimenti dichiarata la squalifica del Sig. Boccia Lucio, già tesserato come calciatore per il Boville Ernica, nell'entità fissata dal dispositivo. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA di comminare alla società Boville Ernica l'ammenda di € 100,00 di squalificare il Sig. Boccia Lucio, già tesserato come calciatore per la società Boville Ernica, sino al 12-2-2007.
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