COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DAL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE E PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 10-2-2005 IN MERITO ALLA GARA CARNELLO – AMASENO DEL 6-2-2005 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FROSINONE RELATIVAMENTE ALLA SQUALIFICA COMMINATA AL CALCIATORE PETRONGELLI ANGELO (AMASENO).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA ED ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DAL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE E PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 10-2-2005 IN MERITO ALLA GARA CARNELLO - AMASENO DEL 6-2-2005 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA FROSINONE RELATIVAMENTE ALLA SQUALIFICA COMMINATA AL CALCIATORE PETRONGELLI ANGELO (AMASENO). Il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio, ai sensi dell'articolo 40 comma 9 del CGS, ha annullato le decisioni adottate dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe per incongruità della squalifica comminata al calciatore Petrongelli Angelo (Amaseno). Il competente Giudice squalificava il calciatore sino al 31-12-2007. Dall'esame del referto arbitrale emerge che il Petrongelli, attorniando insieme ad altri compagni di squadra l'Arbitro a seguito della concessione di un rigore alla società ospitante, lo colpiva con entrambe le mani e violentemente nella parte inferiore della schiena procurandogli forte ed acuto dolore, cercando peraltro di non farsi riconoscere avendo girato la maglietta. Successivamente continuava ad inseguire l'Arbitro minacciandolo, tanto che lo stesso doveva rifugiarsi nei pressi della panchina della società di casa. La sanzione irrogata è incongrua rispetto alla gravità dei fatti e va fissata nei termini di cui al dispositivo, considerando il fatto come gesto di violenza fisica consumata con conseguenze fisiche accompagnato da minacce reiterate. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di squalificare il calciatore Petrongelli Angelo (Amaseno) sino al 6-4-2008.
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