COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. MONTEROSI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO IN MERITO ALLA GARA VASANELLO – MONTEROSI DEL 30-1-2005, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA. (COM.UFF. 63 DEL 3-2-2005).
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA S.S. MONTEROSI AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO IN MERITO ALLA GARA VASANELLO - MONTEROSI DEL 30-1-2005, CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA. (COM.UFF. 63 DEL 3-2-2005).
La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali ed il reclamo in epigrafe;
- sentito l'Arbitro in sede di supplemento di referto;
- ritenuto che le asserzioni della reclamante che contesta l'attribuzione della responsabilità della mancata conclusione della gara ad entrambe le società e la mancata sussistenza degli estremi per addivenire alla sospensione, sono smentite dal referto arbitrale e dalle precisazioni rese dall'arbitro in sede di audizione che descrivono i fatti come rissa generale, a cui hanno partecipato numerosi calciatori compresi i capitani di entrambe le squadre, che ha impedito la prosecuzione della gara e che era ancora in essere al momento della sospensione;
- osservato che, nel caso di rissa generale, non ha alcuna influenza nè il risultato della gara al momento nè l'attribuzione della responsabilità dell'evento scatenante, essendo sufficiente che la colluttazione abbia riguardato un numero ragguardevole di tesserati di entrambe le squadre e che l'Arbitro non sia stato in grado, per la virulenza dei comportamenti, la generalità degli stessi e la mancata assistenza da parte di dirigenti e capitani di ripristinare la calma, notificando i provvedimenti disciplinari ai calciatori individuati e resisi protagonisti di specifici episodi di violenza, riprendendo la gara in condizioni di sufficiente sicurezza propria e dei calciatori;
- ritenuto che la decisione in merito all'attribuzione della perdita della gara ad entrambe le squadre è congrua ed esente da vizi logici e che con precedente delibera si è già giudicato il gravame sulla squalifica del calciatore Rossetti con conseguente decisione sulla tassa reclamo
DELIBERA
Di respingere il reclamo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara anche a carico della reclamante confermando sul punto la decisione impugnata.
Nulla sulla tassa reclamo avendo già deliberato in merito nella decisione stralciata relativa al calciatore Rossetti Massimo
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